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I DOCENTI A066 VANNO INSERITI NELLE GPS E GRADUATORIE D’ISTITUTO, DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO: NUOVA IMPORTANTE VITTORIA DELL’AVV. GIUSEPPE BUONANNO

I DOCENTI A066 VANNO INSERITI NELLE GPS E GRADUATORIE D’ISTITUTO, DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO: NUOVA IMPORTANTE VITTORIA DELL’AVV. GIUSEPPE BUONANNO.

Con Decreto del Consiglio di Stato n. 7351 del 19 dicembre 2020 è stata disposta l’inclusione nelle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze di II Fascia e (contestualmente) nelle Graduatorie d’Istituto di III Fascia di vari docenti della classe A066 (Informatica - Trattamento testi) assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma (per visionare il provvedimento CLICCA QUI).

I docenti in questione erano rimasti del tutto esclusi dalle GPS e dalle Graduatorie d’istituto, in occasione dell’aggiornamento estivo, per l’ingiusta ragione che non risultavano già inseriti nelle Graduatorie d’Istituto nel triennio precedente 2017/2020.

L’Avv. Buonanno, da tempo promotore di azioni a tutela dei docenti A066, ha attivato i ricorsi sia in sede amministrativa, sia presso il giudice del lavoro, per contestare l’evidente discriminazione generatasi all’interno di questa categoria, per cui i docenti A066 che erano già stati inseriti nelle graduatorie del precedente triennio hanno potuto riaggiornare la posizione nelle nuove GPS di II Fascia, senza nemmeno dover conseguire i 24 CFU, mentre i docenti che, pur avendo gli stessi titoli dei primi, non avevano occasionalmente fatto l’inserimento nel triennio precedente, restavano esclusi sia dalle GPS che dalle graduatorie d’istituto, come previsto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60/2020.

Dopo un primo esito cautelare negativo al TAR, a seguito di appello al Consiglio di Stato, i ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno, che rientravano tra quelli esclusi dalle graduatorie, sono stati riammessi con il Decreto n. 7351 del 19.12.2020 (v. Decreto supra).

Possono, quindi, ottenere l’inserimento da parte dei competenti Uffici scolastici provinciali ed inserirsi nelle graduatorie e fasce sopra indicate nella classe A066 e/o in quelle affini e di confluenza B016 – A041, come previsto dal decreto del Consiglio di Stato.

E’ un importante vittoria che arriva in una fase abbastanza difficile per tale categoria, ingiustamente dimenticata dal Ministero, la quale vanta invece un ampissimo numero di appartenenti, si pensi ai soli titolari di diploma di ragioniere e perito commerciale, per cui è ora possibile sperare in un esito migliore della vicenda.

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RICORSI ATTIVI

Si segnala, quindi, agli interessati che sono attivi i ricorsi sia per la categoria dei docenti A066, che per i docenti con 3 anni di servizio e 24 cfu, come di seguito:

RICORSI A066 TAR E GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN II FASCIA GPS - ADESIONI: 5 FEBBRAIO 2021. CLICCA QUI

RICORSI GIUDICE DEL LAVORO E TAR PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO E 24 CFU - ADESIONI: 5 FEBBRAIO 2021. CLICCA QUI 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legaledel sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313                                                          

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RICORSO TAR ACCESSO PROVA SCRITTA TFA SOSTEGNO 2020: RICORRE CHI HA CONSEGUITO ALMENO 18/30 NEI TEST PRESELETTIVI

RICORSO TAR ACCESSO PROVA SCRITTA TFA SOSTEGNO 2020: RICORRE CHI HA CONSEGUITO ALMENO 18/30 NEI TEST PRESELETTIVI – ADESIONE: 30 NOVEMBRE 2020.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il DM n. 95/2020, ha attivato il corso per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno per il 2020 (TFA Sostegno 2020).

L’accesso alle prove è stato preceduto dai test preselettivi, tenutisi di recente.

Numerosi partecipanti risultano esclusi dalla prova scritta in quanto si sono determinate soglie numeriche molto alte per il superamento dei test preselettivi, a causa dell’esiguo numero di posti disponibili e delle restrittive modalità di svolgimento dei test.

Pertanto, moltissimi partecipanti, pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore alla soglia di sufficienza di 18/30, sono rimasti esclusi dalla prova scritta.

La recente giurisprudenza ha contestato tali limitazioni (v. Tar Lazio Roma, Sentenza n. 10061/2.10.2020; Tar Sicilia – Catania, Decreto n. 717/15.10.2020), ritenendo illegittimo fissare soglie numeriche (e/o di sbarramento) troppo elevate per il superamento dei test preselettivi, potendosi ammettere alla prova scritta i partecipanti che abbiano superato almeno il punteggio di sufficienza, nel caso di specie 18/30.

Possono, quindi, ricorrere al TAR coloro che hanno conseguito almeno 18/30 nei test preselettivi e sono rimasti esclusi dalla prova scritta in quanto la soglia di ammissione è stata più elevata.

La finalità del ricorso è di ottenere un provvedimento utile a rientrare nelle date delle prove scritte fissate (o fissande), o almeno in apposite sessioni suppletive.

Quindi possono aderire al presente ricorso:

- I CANDIDATI CHE CON QUALSIASI TITOLO HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE PRESELETTIVE E NON SONO STATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA PUR AVENDO CONSEGUITO UN PUNTEGGIO PARI O SUPERIORE A 18/30.

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- SEDE GIUDIZIALE

Il ricorso verrà presentato in forma collettiva al Tar Lazio Roma, competente in quanto vengono in rilievo censure di rilevanza nazionale.

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- TERMINE DI ADESIONE: 30 NOVEMBRE 2020

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: SI AVVISANO GLI INTERESSATI AL RICORSO TFA SOSTEGNO PROVA SCRITTA 2020 CHE, PER RAGIONI DI URGENZA E DI NATURA PROCESSUALE, IL DEPOSITO DEL RICORSO E' IMMINENTE, PERTANTO IL TERMINE DI ADESIONE DEL 30 NOVEMBRE 2020 E' ULTIMATIVO E CHI E' INTERESSATO/A DEVE ADERIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2020.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni tramite WhatsApp al numero: 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSI 24 CFU AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE

RICORSI 24 CFU AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE - ADESIONI: 25 SETTEMBRE 2020.

- LE PREMESSE

Viste le preclusioni derivanti anche dalla nuova Ordinanza n. 60 del 10 Luglio 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato le procedure d’istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie d’Istituto per il biennio 2020/2022, si ricorre per consentire ai laureati e diplomati con 24 CFU di veder accertato il proprio diritto ad iscriversi in I fascia delle GPS e (contestualmente) in II fascia di Graduatorie d’Istituto.

- GLI ARGOMENTI

Dal complessivo quadro normativo, è possibile trarre previsioni che equiparano la Laurea con 24 CFU all’abilitazione.

A partire dall’attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 1, c. 181, lett. b), Legge n. 107/2015 e provv. segg., in particolare il D. Lgs. 59/2017, secondo cui alle procedure di reclutamento potranno prendere parte tutti i candidati in possesso dei titoli di studio (diploma o laurea) validi per l’accesso alle rispettive classi concorsuali. Si accede sulla base del solo diploma (ITP) o titolo di Laurea con 24 CFU.

Per la categoria dei laureati, la Laurea con il titolo integrativo dei 24 CFUcostituisce (e costituirà) autonomo titolo di accesso all’insegnamento, equivalente alla pregressa “abilitazione”.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 17, D. Lgs. n. 59/2017, risulta già a regime il requisito della Laurea con accessori 24 CFU - crediti in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche regolati dal DM MIUR 616/2017 – come titoli equivalenti all’abilitazione.

Nell’alveo dell’art. 1, comma 110, L. 107/2015, il Legislatore ha inteso ridefinire normativamente l’abilitazione, in specie agli artt. 5 e 17 del D. Lgs. 59/2017, dichiarando ad essa equivalente il possesso di Laurea e 24 CFU.

Tale riconoscimento (di equivalenza al titolo abilitativo) è stato conservato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 – 30.12.2018 – G.U. 31.12.2018), che all’art. 1, commi 792/795 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria), non ha apportato modifiche al profilo esaminato, ed anzi ha aggiunto - con riguardo ai prossimi concorsi – che il superamento come “idoneoavrà valore pari all’abilitazione, con conseguente diritto all’inserimento in II fascia di Graduatorie d’Istituto.

Tale impianto è stato confermato dal Decreto Legge n. 126 del 29.10.2019 (conv. con Legge n. 159/2019), che ha previsto il nuovo Concorso straordinario per la scuola secondaria, nella parte in cui il mero superamento del concorso riconosce ai titolari dei 24 cfu l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso di partecipazione.

Parimenti ha previsto il DM n. 201 del 20.04.2020, che ha attivato il nuovo Concorso Ordinario per la scuola secondaria, secondo cui il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituisce abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso d’interesse.

E’ noto, peraltro, che agli ultimi Cicli di specializzazione sul sostegno, sono stati ammessi docenti Laureati con 24 CFU e docenti ITP senza altri titoli aggiuntivi.

Del resto, tale equivalenza trova giustificazione a livello didattico, atteso che il contenuto dei 24 CFU come disciplinato dal DM n. 616/2017 è funzionale a completare la specializzazione del docente rispetto alle funzioni didattiche da svolgere nei peculiari ambiti disciplinari di: 1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 2) psicologia; 3) antropologia; 4) metodologie e tecnologie didattiche generali.

Si tratta, quindi, dei profili disciplinari per l’efficace svolgimento delle funzioni didattiche nella scuola statale che completano e perfezionano il percorso della Laurea.

In tal modo, viene meno l’eccezione secondo cui vi sarebbe una “diversità ontologica” tra i percorsi dell’abilitazione scolastica e quelli della laurea.

Invece, il conseguimento dei 24 CFU ha il fine di eliminare tale presunta ontologica diversità, rendendo equivalenti i percorsi di abilitazione e di laurea, e tale riconoscimento è stabilito da espresse previsioni normative.

In tal senso, si stanno esprimendo positivamente vari Tribunali civili in funzione di Giudici del Lavoro, soprattutto il Tribunale di Roma, più autorevole, che ha stabilito l’idoneità di Laurea e 24 cfu all’ammissione alle procedure concorsuali e graduatorie d’istituto riservate agli abilitati (II fascia di graduatorie d’istituto, ora coincidente con la I fascia GPS) (v., ex multis, Sentenza del 22.3.2019). 

- LE CATEGORIE

Le suddette argomentazioni possono valere anche per i diplomati ITP (e assimilati A066), poiché ai sensi dell’art. 22, D. Lgs. n. 59/2017, i docenti ITP possono accedere alle procedure di reclutamento con il (solo) diploma fino al 2024.

Pertanto, i docenti ITP possono proporre ricorso per entrare in I Fascia GPS e II Fascia di Graduatorie d’Istituto  sulla base del diploma abilitante, e preferibilmente (anche) con i 24 cfu, in via rafforzativa, se acquisiti.

Ricapitolando, le categorie che possono promuovere ricorso sono:

  • Laureati con 24 CFU
  • Diplomati ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) e A066 (Informatica, trattamento testi) con diploma (e – preferibilmente – con 24 CFU se acquisiti)

- SEDI GIUDIZIALI

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata presso il Giudice del Lavoro.

Si precisa che se l’interessato/a è in possesso di titoli per due delle categorie sopra elencate, può aderire in doppia categoria a condizioni economiche favorevoli.

E’ messa gratuitamente a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale della Provincia prescelta.

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Termine di adesione: 25 SETTEMBRE 2020.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

 

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

   

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RICORSI CONCORSO STRAORDINARIO E PROCEDURA STRAORDINARIA DI ABILITAZIONE SCUOLA SECONDARIA: RICORRONO LE CATEGORIE ESCLUSE, ANCHE I DOCENTI CON 2 ANNI DI SERVIZIO

RICORSI CONCORSO STRAORDINARIO E PROCEDURA STRAORDINARIA DI ABILITAZIONE SCUOLA SECONDARIA: RICORRONO LE CATEGORIE ESCLUSE, ANCHE I DOCENTI CON 2 ANNI DI SERVIZIO – ADESIONE: 25 SETTEMBRE 2020.

CONCORSO STRAORDINARIO

A seguito del D.L. n. 126/2019 (conv. con Legge n. 159/2019) e del successivo BANDO approvato con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.4.2020(pubblicato in G.U. il 28.4.2020), il Ministero dell’Istruzione ha indetto il Concorso Straordinario per la scuola secondaria per l’immissione in ruolo su posti comuni e di sostegno.

Successivamente sono state apportate alcune modifiche tramite il c.d. “Decreto Scuola”, la cui definitiva approvazione è avvenuta il 6 Giugno 2020.

Il Decreto Scuola ha confermato sia il concorso straordinario, sia il relativo Bando, apportando solo alcune modifiche.

In sintesi, la prova scritta si svolgerà con quesiti a risposta aperta computer based, le prove si terranno dopo l’estate, i vincitori di concorso saranno immessi in ruolo nel 2021/2022 ma con decorrenza giuridica dall’1.9.2020.

Inoltre, i posti utili per l’immissione in ruolo sono aumentati da 24.000 a 32.000.

Per il resto, anche relativamente ai requisiti di partecipazione, il concorso ed il Bando restano invariati.

E’ fondamentale, quindi, riuscire a partecipare a tale concorso per conseguire l’immissione in ruolo, visto anche l’ampio aumento di posti disponibili.

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PROCEDURA STRAORDINARIA DI ABILITAZIONE

A seguito del predetto D.L. n. 126/2019 (conv. con Legge n. 159/2019), e del successivo BANDO approvato con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21.4.2020 (pubblicato in G.U. il 28.4.2020), il Ministero dell’Istruzione ha indetto anche la Procedura Straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione nella scuola secondaria su posto comune.

La procedura in questione è autonoma rispetto al suddetto concorso straordinario per immissione in ruolo, ed ha la finalità esclusiva di consentire ai partecipanti di conseguire l’abilitazione sulla materia comune d’interesse.

In particolare, i partecipanti che conseguono almeno il punteggio minimo  (di 42/60) nell’unica prova (scritta), sono qualificati di diritto come “aspiranti all’abilitazione”, venendo inseriti in un “elenco non graduato” a cui è riservato l’accesso diretto alla procedura semplificata per l’acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto.

E’ fondamentale, quindi, riuscire a partecipare a tale procedura per la possibile utilità del conseguimento dell’abilitazione.

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REQUISITI ESCLUDENTI

Tuttavia, per entrambe le suddette procedure i requisiti di ammissione sono molto restrittivi, in quanto vi possono partecipare i soli docenti che abbiano maturato, negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2019/2020, 3 anni di servizio(almeno 180 gg. o prestato ininterrottamente dal 1o febbraio al termine delle operazioni di scrutinio) presso istituti scolastici di scuola secondaria.

Per il Concorso Straordinario il servizio è valido solo se prestato presso Istituti Scolastici Statali.

Si richiede, inoltre, per entrambe le procedure, che almeno 1 anno di serviziosia stato svolto sulla specifica materia o posto per cui si chiede di partecipare (c.d. “servizio specifico”).

Inoltre, per concorrere sui posti di Sostegno del Concorso Straordinario, è richiesto anche il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

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CATEGORIE CHE POSSONO ADERIRE AI RICORSI

Alcune categorie sono, quindi, escluse da entrambe le procedure e devono fare ricorso per potervi partecipare.

Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie:

1) DOCENTI CON SERVIZIO TRIENNALE SU SOSTEGNO SENZA TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE E/O SENZA 1 ANNO SPECIFICO SU MATERIA COMUNE: i docenti che hanno maturato 3 anni di servizio solo sulla materia del sostegno, ma sono privi del titolo di specializzazione sul sostegno e/o di 1 anno di servizio specifico sulla materia comune d’interesse; per tale categoria si attivano i ricorsi per consentire (1) sia la partecipazione al concorso straordinario su posti di sostegno e/o anche su materia comune, (2) sia la partecipazione alla procedura straordinaria di abilitazione sulla materia comune; si ritiene, infatti, illegittima la richiesta del titolo di specializzazione e dell’anno di servizio specifico, tenuto conto che: (1)le possibilità per gli interessati di iscriversi ad un corso di specializzazione sul sostegno sono state finora quasi inesistenti; (2) il recente DL n. 22/2020 ha riconosciuto particolare valenza al servizio triennale sul sostegno disponendo, per i docenti che lo hanno maturato, l’accesso diretto alla prova scritta dei corsi di specializzazione sul sostegno; (3) gli incarichi d’insegnamento sul sostegno sono stati finora conferiti tramite scorrimento di graduatorie relative a posti comuni; (4)il C.S.P.I. (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha espressamente contestato, nel Parere del 6.4.2020, l’ulteriore richiesta del titolo di specializzazione e dell’anno di servizio specifico per i docenti che hanno già maturato 3 anni di servizio sul sostegno; (5) la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 4167 del 30.6.2020 ha riconociuto al servizio triennale, in generale, particolare valenza equiparata all’abilitazione e peculiare idoneità di accesso a qualsiasi procedura concorsuale, dovendosi perciò ritenere illegittima la richiesta di ulteriori requisiti;

2) DOCENTI CON 2 ANNI DI SERVIZIO: i docenti, laureati o diplomati, che possono dimostrare due anni di servizio in scuola secondaria conseguiti nell’arco temporale 2008/2020; tale categoria può ricorrere, sia per partecipare al concorso straordinario, sia per partecipare alla procedura straordinaria di abilitazione, sulla base di un interpretazione “costituzionalmente orientata che rende censurabile l’evidente discriminazione attuata nei confronti dei docenti di scuola secondaria con 2 anni di servizio rispetto ai docenti della scuola infanzia e primaria, che hanno potuto partecipare al Concorso Straordinarioindetto con DDG MIUR del 7.11.2018 (pubbl. in Gazz. Uff. il 9.11.18)con soli 2 anni di servizio; la violazione è tanto più grave se si considera che i docenti di infanzia e primaria vi hanno partecipato ai fini dell’immissione in ruolo; si ritiene, inoltre, ampiamente contestabile la preclusione per i docenti di scuola secondaria con servizio biennale, se si considera la giurisprudenza amministrativa in tema di PAS, che ha ritenuto illegittima, per procedure di tipo concorsuale e/o abilitativo, la richiesta di periodi di servizio superiori a 2 anni; si consideri, inoltre, che in occasione del suddetto concorso straordinario per infanzia e primaria, la giurisprudenza amministrativa ritenne congruo e ragionevole un periodo di servizio biennale, addirittura ai fini dell’immissione in ruolo.

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COSTI

L’importo di adesione ai singoli ricorsi è di particolare favore.

Si evidenzia che se l’interessato/a aderisce congiuntamente sia al ricorso per accedere al Concorso Straordinario per l’immissione in ruolo, sia al ricorso per accedere alla Procedura Straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione, verserà per il secondo ricorso solo metà della quota di adesione.

In caso di eventuali gruppi di docenti interessati ad aderire unitariamente, al singolo ricorso o al doppio ricorso, si applica ulteriore riduzione.

Si informano gli interessati che si mettono gratuitamente a disposizione per ambo i ricorsi le domande sostitutive di partecipazione con apposite istruzioni per compilazione e invio, curate dettagliatamente dal legale, da inviare prima del ricorso agli Uffici scolastici competenti.

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I ricorsi verranno presentati con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con successiva trasposizione al TAR, e/o con ulteriore azione specifica sempre al TAR.

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Termine di adesione: 25 SETTEMBRE 2020.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

 

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

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2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

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3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

  

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