RICORSI 24 CFU AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE
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RICORSI 24 CFU AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE - ADESIONI: 25 SETTEMBRE 2020.
- LE PREMESSE
Viste le preclusioni derivanti anche dalla nuova Ordinanza n. 60 del 10 Luglio 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato le procedure d’istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie d’Istituto per il biennio 2020/2022, si ricorre per consentire ai laureati e diplomati con 24 CFU di veder accertato il proprio diritto ad iscriversi in I fascia delle GPS e (contestualmente) in II fascia di Graduatorie d’Istituto.
- GLI ARGOMENTI
Dal complessivo quadro normativo, è possibile trarre previsioni che equiparano la Laurea con 24 CFU all’abilitazione.
A partire dall’attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 1, c. 181, lett. b), Legge n. 107/2015 e provv. segg., in particolare il D. Lgs. 59/2017, secondo cui alle procedure di reclutamento potranno prendere parte tutti i candidati in possesso dei titoli di studio (diploma o laurea) validi per l’accesso alle rispettive classi concorsuali. Si accede sulla base del solo diploma (ITP) o titolo di Laurea con 24 CFU.
Per la categoria dei laureati, la Laurea con il titolo integrativo dei 24 CFUcostituisce (e costituirà) autonomo titolo di accesso all’insegnamento, equivalente alla pregressa “abilitazione”.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 17, D. Lgs. n. 59/2017, risulta già a regime il requisito della Laurea con accessori 24 CFU - crediti in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche regolati dal DM MIUR 616/2017 – come titoli equivalenti all’abilitazione.
Nell’alveo dell’art. 1, comma 110, L. 107/2015, il Legislatore ha inteso ridefinire normativamente l’abilitazione, in specie agli artt. 5 e 17 del D. Lgs. 59/2017, dichiarando ad essa equivalente il possesso di Laurea e 24 CFU.
Tale riconoscimento (di equivalenza al titolo abilitativo) è stato conservato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 – 30.12.2018 – G.U. 31.12.2018), che all’art. 1, commi 792/795 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria), non ha apportato modifiche al profilo esaminato, ed anzi ha aggiunto - con riguardo ai prossimi concorsi – che il superamento come “idoneo” avrà valore pari all’abilitazione, con conseguente diritto all’inserimento in II fascia di Graduatorie d’Istituto.
Tale impianto è stato confermato dal Decreto Legge n. 126 del 29.10.2019 (conv. con Legge n. 159/2019), che ha previsto il nuovo Concorso straordinario per la scuola secondaria, nella parte in cui il mero superamento del concorso riconosce ai titolari dei 24 cfu l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso di partecipazione.
Parimenti ha previsto il DM n. 201 del 20.04.2020, che ha attivato il nuovo Concorso Ordinario per la scuola secondaria, secondo cui il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituisce abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso d’interesse.
E’ noto, peraltro, che agli ultimi Cicli di specializzazione sul sostegno, sono stati ammessi docenti Laureati con 24 CFU e docenti ITP senza altri titoli aggiuntivi.
Del resto, tale equivalenza trova giustificazione a livello didattico, atteso che il contenuto dei 24 CFU come disciplinato dal DM n. 616/2017 è funzionale a completare la specializzazione del docente rispetto alle funzioni didattiche da svolgere nei peculiari ambiti disciplinari di: 1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 2) psicologia; 3) antropologia; 4) metodologie e tecnologie didattiche generali.
Si tratta, quindi, dei profili disciplinari per l’efficace svolgimento delle funzioni didattiche nella scuola statale che completano e perfezionano il percorso della Laurea.
In tal modo, viene meno l’eccezione secondo cui vi sarebbe una “diversità ontologica” tra i percorsi dell’abilitazione scolastica e quelli della laurea.
Invece, il conseguimento dei 24 CFU ha il fine di eliminare tale presunta ontologica diversità, rendendo equivalenti i percorsi di abilitazione e di laurea, e tale riconoscimento è stabilito da espresse previsioni normative.
In tal senso, si stanno esprimendo positivamente vari Tribunali civili in funzione di Giudici del Lavoro, soprattutto il Tribunale di Roma, più autorevole, che ha stabilito l’idoneità di Laurea e 24 cfu all’ammissione alle procedure concorsuali e graduatorie d’istituto riservate agli abilitati (II fascia di graduatorie d’istituto, ora coincidente con la I fascia GPS) (v., ex multis, Sentenza del 22.3.2019).
- LE CATEGORIE
Le suddette argomentazioni possono valere anche per i diplomati ITP (e assimilati A066), poiché ai sensi dell’art. 22, D. Lgs. n. 59/2017, i docenti ITP possono accedere alle procedure di reclutamento con il (solo) diploma fino al 2024.
Pertanto, i docenti ITP possono proporre ricorso per entrare in I Fascia GPS e II Fascia di Graduatorie d’Istituto sulla base del diploma abilitante, e preferibilmente (anche) con i 24 cfu, in via rafforzativa, se acquisiti.
Ricapitolando, le categorie che possono promuovere ricorso sono:
- Laureati con 24 CFU
- Diplomati ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) e A066 (Informatica, trattamento testi) con diploma (e – preferibilmente – con 24 CFU se acquisiti)
- SEDI GIUDIZIALI
I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata presso il Giudice del Lavoro.
Si precisa che se l’interessato/a è in possesso di titoli per due delle categorie sopra elencate, può aderire in doppia categoria a condizioni economiche favorevoli.
E’ messa gratuitamente a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale della Provincia prescelta.
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Termine di adesione: 25 SETTEMBRE 2020.
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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:
1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica
o
2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti
o
3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313