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RICORSO MOBILITA’ SCUOLA 2020: SI RICORRE AL TAR AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE PER GLI ASSUNTI “FIT” A.S. 2019/2020 – CON LA COLLABORAZIONE DELL’AVV. PROF. PAOLO CLARIZIA

RICORSO MOBILITA’ SCUOLA 2020: SI RICORRE AL TAR AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE PER GLI ASSUNTI “FIT” A.S. 2019/2020 – CON LA COLLABORAZIONE DELL’AVV. PROF. PAOLO CLARIZIA - ADESIONE: 23 MAGGIO 2020.

PREMESSE/ARGOMENTI

Con l’Ordinanza n. 182 del 23 marzo 2020 il Ministero dell’Istruzione ha attivato le operazioni di “mobilità” del personale docente per l’a.s. 2020/2021.

All’art. 1, comma 3, l’Ordinanza prevede la permanenza “per almeno altri quattro anni” nella medesima sede di immissione in ruolo dei docenti assunti tramite il concorso riservato ex. DDG MIUR n. 85/2018, c.d. “FIT”.

Il vincolo di permanenza diviene “quinquennale” considerando la sommatoria del suddetto periodo quadriennale con il periodo annuale di formazione e prova già svolto da tali docenti e strumentale alla definitiva assunzione in ruolo secondo la disciplina del FIT.

In realtà, tale vincolo non si applica a tutti i docenti assunti dalle graduatorie del concorso riservato FIT.

Infatti, la previsione citata ha determinato una grave discriminazione all’interno dell’ampia categoria degli assunti FIT, tra coloro che hanno beneficiato dell’immissione in ruolo già dall’a.s. 2018/2019 in virtù di graduatorie di merito approvate entro il 31.8.2018, e coloro che sono stati assunti con decorrenza dall’a.s. 2019/2020 in virtù di graduatorie di merito approvate successivamente al 31.8.2018.

A tale ultima sub-categoria, pregiudicata dalla tardiva approvazione delle graduatorie d’interesse, ed a cui il DM n. 631 del 25.9.2018 aveva “congelato” i posti di spettanza in attesa della decorrenza del contratto di assunzione dall’1.9.2019, si applica (purtroppo) il vincolo di permanenza quinquennale presso la sede iniziale di assunzione, a differenza dei docenti assunti dall’a.s. 2018/2019 esonerati da tale vincolo.

E’ evidente la gravità della discriminazione attuata, atteso che gli assunti FIT a.s. 2019/2020 sono esclusi a priori dalle operazioni di mobilità e per un periodo particolarmente esteso di ben 5 anni.

E’ possibile quindi ricorrere al TAR per contestare tale preclusione, sulla base di un interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo esposto, conformemente a principi generali di derivazione costituzionale ed europea/comunitaria.

L’Ordinanza sulla mobilità appare altresì impugnabile in sede amministrativa trattandosi, sotto il profilo considerato, di atto di macro-organizzazione, con efficacia nazionale e produttivo di effetti immediatamente “escludenti” (v., in senso favorevole, Consiglio di Stato, Sent. n. 968/2019 e Sent. n. 8472/2019).

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CHI PUO’ RICORRERE:

I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DA GRADUATORIA DEL CONCORSO RISERVATO “FIT” – DDG N. 85/2018 APPROVATA DOPO IL 31.8.2018 IL CUI RAPPORTO CONTRATTUALE HA AVUTO DECORRENZA DALL’A.S. 2019/2020.

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ALTA SPECIALIZZAZIONE

Si offre un alto grado di specializzazione, infatti l’azione verrà promossa con la collaborazione del Prof. Avv. Paolo Clarizia, già Presidente dell’Associazione dei Giovani Amministrativisti e socio/componente di uno dei più rinomati studi legali italiani di diritto amministrativo (Studio Legale Clarizia).

Pertanto, il ricorso sarà promosso al TAR congiuntamente dall’Avv. Giuseppe Buonanno e dall’Avv. Prof. Paolo Clarizia.

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Termine di adesione: 23 MAGGIO 2020.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

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REINSERIMENTO GAE: IL DOCENTE DEPENNATO DEVE ESSERE REINSERITO SE IL MIUR NON RENDE POSSIBILE LA DOMANDA PER UNA PROPRIA DISFUNZIONE TECNICA. VITTORIA AL TAR LAZIO ROMA DELL'AVV. GIUSEPPE BUONANNO E DELL'AVV. PROF. PAOLO CLARIZIA

Si segnala la vittoria conseguita al TAR Lazio Roma dall’Avv. Giuseppe Buonanno e dall'Avv. Prof. Paolo Clarizia, entrambi del Foro di Roma, con il reinserimento in GAE di una docente abilitata, già precedentemente inserita e poi depennata, che non aveva avuto la possibilità di presentare domanda di reinserimento in occasione dell'ultimo aggiornamento a causa di un anomalia del sistema informatico del MIUR.

La docente, abilitata in scuola Infanzia, era stata inserita in precedenza in GAE e poi depennata per mancato aggiornamento della posizione. Tuttavia, ai sensi della recente normativa (DM 374/2019), la stessa avrebbe potuto chiedere il reinserimento ma è stata impossibilitata a presentare la domanda a causa di problematiche di ordine informatico del sistema gestito dal MIUR.

Difatti, come riconosciuto dal Ministero in una nota del 2.5.2019, si è configurata una disfunzione tecnica del sistema informatico per cui sono state smarrite le informazioni relative a numerosi (incolpevoli) docenti interessati al reinserimento, che non hanno avuto la materiale possibilità di presentare la domanda online .

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CONCORSO RISERVATO DDG 85/2018: AMMISSIONE PER MANCATA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE E CONDANNA ALLE SPESE A CARICO DEL MIUR. NUOVA VITTORIA DELL'AVV. BUONANNO

TAR LAZIO ROMA – Ordinanza n. 7956-2019 del 6 dicembre 2019

Concorso riservato DDG 85/2018: ammissione per mancata convocazione individuale e condanna alle spese a carico del MIUR.

Si segnala l’ammissione al concorso riservato indetto con DDG MIUR 85/2018 di un docente, assistito dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, nelle classi Ab24 e Ab25 che ha contestato al MIUR la mancata convocazione individuale tramite comunicazione all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione validata dall’amministrazione scolastica, per cui non aveva potuto prendere parte alla prova fissata.

Il MIUR, in violazione della previsione del Bando che obbligava a comunicare al singolo candidato la data e il luogo di svolgimento della prova con preavviso di almeno 20 gg., aveva unilateralmente, senza alcuna informativa, pubblicato l’elenco della data della prova sul sito istituzionale dell’Ufficio regionale competente, senza procedere all’invio della comunicazione email individuale 20 gg. prima della data fissata.

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RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI ESTERE: SI RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO E AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER OTTENERE ANCHE L’INSERIMENTO IN II FASCIA

RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI ESTERE: SI RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO E AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER OTTENERE ANCHE L’INSERIMENTO IN II FASCIA – ADESIONE ENTRO: 30 DICEMBRE 2019.

LE PREMESSE

E’ nota e particolarmente delicata la questione inerente il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero ex. D. Lgs. n. 206/2007, in special modo in Romania e Bulgaria.

In tali casistiche, il MIUR, oltre ad aver tenuto una condotta particolarmente inerte, ha in vari casi comunicato il diniego del riconoscimento del titolo estero, così pregiudicando una legittima e consolidata aspettativa (infatti, tali docenti, in virtù dell’istanza di riconoscimento presentata, avevano potuto accedere alle prove del concorso FIT indetto con DDG MIUR n. 85/2018).

Le motivazioni dei dinieghi appaiono generiche ed infondate, visto che, come desumibile dal caso esemplificativo delle abilitazioni conseguite in Romania, su cui il MIUR ha diramato la nota informativa n. 5636 del 2.4.2019, il titolo estero non sarebbe riconoscibile in Italia per valutazioni negative meramente interne allo Stato estero.

Tale contenzioso al TAR, sui dinieghi e avverso la suddetta nota, si sta risolvendo in un nulla di fatto, avendo il TAR perlopiù richiesto peculiari adempimenti istruttori al MIUR, rimasti inevasi.

E’ pertanto opportuno diversificare il tipo di azione per consentire comunque ai docenti che hanno conseguito tali titoli esteri di trarne ogni utilità, ricorrendo non solo avanti al Giudice Amministrativo ma anche al Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento del valore abilitante del titolo e l’inserimento in II fascia di Graduatorie d’istituto.

GLI ARGOMENTI

Alla luce dei chiari principi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, i motivi di diniego sono del tutto irrilevanti, oltre che lesivi del principio del mutuo riconoscimento.

I principi di natura comunitaria, infatti, sufficientemente delineati e, quindi, immediatamente attuabili negli Stati membri, prevedono che il titolo estero debba produrre medesimi effetti abilitativi nello Stato di residenza del soggetto straniero che ha conseguito il titolo.

Ogni ulteriore valutazione negativa interna al singolo Stato membro non può avere rilevanza giuridica ostativa.

Il ricorso si rende necessario anche per tutelare la condizione favorevole eventualmente conseguita nel Concorso straordinario FIT – DDG 85/18, in cui il docente in attesa del riconoscimento del titolo estero ha potuto svolgere le prove ed essere inserito con riserva in graduatoria, per prevenire il possibile depennamento da tale graduatoria.

L’azione, tuttavia, non verterà sulla contestazione del diniego o della nota, ma sul riconoscimento del titolo abilitante ai fini dell’inserimento in II fascia di Graduatorie d’Istituto, in occasione dell’aggiornamento semestrale delle Graduatorie d’Istituto disposto con Decreto MIUR n. 1458 del 9.10.2019.

E’ possibile, infatti, utilizzare argomentazioni affini a quelle su cui si stanno esprimendo positivamente vari Tribunali civili in funzione di Giudici del Lavoro, soprattutto il Tribunale di Roma, sia ai fini dell’ammissione alle procedure concorsuali riservate agli abilitati, sia dell’iscrizione in II fascia di graduatorie d’istituto.

CHI PUO’ RICORRERE

Può aderire al ricorso il docente in possesso di titolo estero di valore abilitante che ha presentato istanza di riconoscimento al MIUR e ha ricevuto il diniego del riconoscimento in via individuale o per effetto del rinvio alla sopra citata Nota del 2.4.2019.

OBIETTIVO

La finalità è quella di ottenere possibilmente pronunce positive entro il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto, previsto nella prima parte del 2020, così da poterle spendere utilmente ai fini della permanenza in II fascia anche nel prossimo periodo triennale di aggiornamento delle graduatorie d’istituto. 

SEDI GIUDIZIALI

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata presso il Giudice del Lavoro e contestualmente al Giudice Amministrativo.

E’, quindi, possibile aderire contestualmente sia al ricorso al Giudice del Lavoro che al ricorso al Giudice Amministrativo, fruendo di condizioni economiche di estremo vantaggio.

E’ tuttavia possibile aderire solo al ricorso al Giudice del Lavoro o solo al ricorso al Giudice Amministrativo.

Sarà messa gratuitamente a disposizione la domanda di II fascia, con relativa autocertificazione degli istituti scolastici prescelti, da inviare prima del ricorso alla Scuola Capofila, unitamente ad apposite istruzioni per compilazione e invio.

ALTA SPECIALIZZAZIONE

A fini rafforzativi delle azioni da promuovere, per offrire un alto grado di specializzazione, si precisa che, unitamente all’Avv. Giuseppe Buonanno, il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro sarà promosso con la collaborazione di avvocato esperto del rito processuale del lavoro e di questioni scolastiche. 

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E’ opportuno aderire entro il 30 DICEMBRE 2019.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

 

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