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Osservatorio Docenti

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RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022

RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022 - ADESIONE: 15 APRILE 2022.

In vista del vicino aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del 2022, appare di assoluto rilievo il problema dell’inerzia del Ministero avverso le numerose istanze di riconoscimento presentate da docenti che hanno conseguito un titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno all’estero (ex multis, Spagna, Romania, Bulgaria, Cipro, etc.).

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi molto rapidi (preferibilmente 60 gg.) il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

E’ possibile chiedere in subordine la pronuncia del Tar sulla fondatezza dell’istanza di riconoscimento, che potrebbe quindi eventualmente condurre alla condanna del Ministero a riconoscere direttamente il titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevole, avendo accolto in numerosi casi le richieste dei ricorrenti volte ad obbligare il Ministero a provvedere in tempi rapidi, come si riporta: “ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina contestualmente un Commissario ad Acta, ossia un organo che si sostituirà immediatamente nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero risulti inadempiente anche rispetto al termine fissato dal TAR.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha una breve durata e quindi consente di ottenere la Sentenza conclusiva in pochi mesi.

Come anticipato, il ricorso assume particolare rilievo in vista del vicino aggiornamento delle GPS del 2022, atteso che i docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento sono attualmente inseriti (al massimo) in I fascia “con riserva”, ed hanno quindi interesse ad ottenere in tempi rapidi la conclusione del procedimento di riconoscimento per poter chiedere, nel nuovo aggiornamento 2022, l’inclusione “a pieno titolo” nelle GPS di I fascia.

Si segnala che il responsabile legale di Osservatorio Docenti, Avv. Giuseppe Buonanno, ha già conseguito diverse vittorie in tema di titoli esteri di abilitazione su materia o sostegno (per visionare un recente articolo CLICCA QUI).

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- UTILITA’: l’utilità è quella di avere in tempi rapidi una Sentenza del TAR che obblighi il Ministero a decidere sul riconoscimento sollecitamente, così da utilizzare il riconoscimento finale del titolo estero per l’inclusione “a pieno titolo” in I fascia nell’aggiornamento 2022 delle GPS.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare sui tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di una parte privata e del peculiare titolo estero in suo possesso, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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-ADESIONI ENTRO 15 APRILE 2022: le adesioni al ricorso sono ATTIVE ed è possibile aderire in ogni momento, si garantisce il deposito del ricorso in tempi ravvicinati alla data di adesione.

Tuttavia, considerato che l'azione ha l'obiettivo di ottenere risultati in tempi rapidi in vista dell’aggiornamento 2022, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 15 APRILE 2022.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

 

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Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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ABILITATI ESTERO SOSTEGNO ROMANIA E SPAGNA: VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL TAR: SOSPESA ANCHE LA NOTA M.U.R. CONTRARIA AI “CERTIFICAT/ADEVERINTA” E AI TITOLI DELL’ “UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA” – ATTIVI I RICORSI

ABILITATI ESTERO SOSTEGNO ROMANIA E SPAGNA: VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL TAR: SOSPESA ANCHE LA NOTA M.U.R. CONTRARIA AI “CERTIFICAT/ADEVERINTA” E AI TITOLI DELL’ “UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA” – ATTIVI I RICORSI.

Con ulteriore vittoria conseguita al Tar Lazio Roma, dopo le varie ordinanze favorevoli già conseguite (v. nn. 6957, 6890, 6916 del 6.12.2021), l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma ha consentito ad altri docenti di ottenere il reinserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS con l’Ordinanza n. 7252 del 15 dicembre 2021 (per visionare il provvedimento CLICCA QUI).

La pronuncia, richiamando il costante orientamento, ha riconosciuto come viziata la posizione ministeriale, posto che sussiste un evidente contrasto tra l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia e l’Ordinanza ministeriale n. 60/2020 e l’art. 59. c. 4, D.L. n. 73/2021 che hanno previsto l’inclusione con riserva in I fascia dei docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento.

Tuttavia, la pronuncia è rilevante anche per ulteriori profili.

1) Le posizioni delle ricorrenti sono state ritenute “omogenee” in virtù dell’appartenenza al medesimo ambito provinciale, dell’impugnazione del medesimo atto di esclusione cumulativo e dell’afferenza allo stesso ambito disciplinare del sostegno (se pur le classi concorsuali delle ricorrenti siano diverse).

Pertanto, il ricorso, pur non individuale, è stato ritenuto ammissibile.

2) Inoltre, la pronuncia assume rilievo in quanto è stata sospesa anche la Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 25348 del 17 agosto 2021, avente ad oggetto: corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, debitamente impugnata quale atto presupposto all’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia.

Tale Nota vorrebbe anticipare arbitrariamente l’esito negativo dei procedimenti di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno rumeni e spagnoli, precisamente relativi ai corsi rumeni rilascianti il “Certificat/Adeverinta” e ai corsi spagnoli dell’ “Universidad Cardenal Herrera”, sostenendo, in sintesi, che non sarebbe dimostrato che, nel paese estero, i possessori del titolo di specializzazione possano esercitare la didattica sul sostegno, o che la specializzazione estera non risulterebbe qualificabile quale “titolo accademico di specializzazione post lauream”, o che il percorso abilitativo estero sarebbe valutabile per la sola definizione del punteggio nelle graduatorie definitive dei concorsi pubblici e non anche per le GPS.

L’Avv. Buonanno ha, quindi, censurato, in apposito motivo di ricorso, tale illegittimo profilo.

Infatti, se è il Ministero a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo ad esso la valutazione e l’inserimento in prima fascia aggiuntiva, è evidente che nelle more della conclusione del procedimento debba anche consentire agli istanti di essere inseriti in I fascia con riserva.

Non può l’Amministrazione, tramite l’adozione o il richiamo a diversi atti, determinare l’esclusione anticipata del docente dalla I fascia aggiuntiva, perché in tal modo anticiperebbe arbitrariamente ed in modo negativo l’esito di tutti i procedimenti di riconoscimento pendenti presso i competenti uffici preposti.

Tale conclusione ha avuto riscontro nel caso in esame, avendo l’ufficio ministeriale motivato l’esclusione delle ricorrenti anche sul richiamo alla suddetta Nota n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero Università e Ricerca, in cui però vengono riportate mere osservazioni ministeriali di parte in ordine ai diversi procedimenti di riconoscimento dei suddetti titoli rumeni e spagnoli, del tutto esulanti dall’oggetto della richiesta delle ricorrenti vertente sull’inserimento con riserva in I fascia in attesa di riconoscimento, senza entrare nel merito dei singoli procedimenti di riconoscimento la cui definizione spetta ai diversi uffici preposti che devono procedere secondo autonome valutazioni.

Pertanto, il Ministero pur di giustificare le esclusioni ha richiamato una diversa Nota al solo fine di anticipare in modo arbitrario e negativo l’esito di procedimenti di riconoscimento ancora pendenti presso differenti uffici, violando anche le regole di competenza e l’osservanza dei canoni del giusto procedimento.

Con l’Ordinanza n. 7252 – 15.12.2021 il TAR ha, quindi, sospeso incidentalmente anche la Nota in questione, consentendo, non solo il reinserimento in I fascia delle ricorrenti, ma anche la rimozione di un indebito ostacolo all’incondizionato riconoscimento finale dei titoli esteri sul sostegno rumeni - “Certificat/Adeverinta” e spagnoli - “Universidad Cardenal Herrera”.

SONO, QUINDI, TUTTORA ATTIVI I RICORSI DI PARTICOLARE INTERESSE IN TEMA DI ABILITATI ALL’ESTERO, come specificati al linkdi seguito: 

RICORSI ABILITATI ESTERO: VITTORIE DELL’AVV. BUONANNO AL TAR. SI RIATTIVANO I RICORSI PER ABILITATI ALL’ESTERO CLICCA QUI

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ALTRI RICORSI ATTIVI

Sono inoltre attivi con Avv. Buonanno/Osservatorio Docenti gli ulteriori seguenti ricorsi:

RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022 - CLICCA QUI  

RICORSO ABILITAZIONE 2022: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS IN VISTA DEL NUOVO AGGIORNAMENTO CLICCA QUI 

RICORSO SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO PER PERSONALE DOCENTE E ATA CLICCA QUI

RICORSO CONFLUENZA A066 – B016: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER GPS E GRADUATORIE D’ISTITUTOCLICCA QUI

RICORSI DEPENNATI I FASCIA GPS: RICORSO PER REINSERIMENTO IN I FASCIA O RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CLICCA QUI

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

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2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

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E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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SERVIZIO MILITARE E CIVILE: RILEVANTE VITTORIA DELL’AVV. GIUSEPPE BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO – IL PERSONALE ATA E DOCENTE HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO NON IN COSTANZA DI NOMINA – ATTIVI I NUOVI RICORSI

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581 del 10 Dicembre 2021 è stata riconosciuta l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare il provvedimento CLICCA QUI).

I ricorrenti, appartenenti al Personale ATA, avevano inizialmente ricorso al TAR Lazio per ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico.

A seguito della negativa sentenza del TAR, hanno promosso appello al Consiglio di Stato che, con l’Ordinanza n. 6581/2021, ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR ed ha accolto la domanda cautelare proposta in appello, disponendo espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena (6 punti = 1 anno - 0,50 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.) anziché in misura ridotta (0,60 = 1 anno - 0,05 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.).

Il Consiglio di Stato ha così statuito: “ .. Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligodell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati ariconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ..”.

Tra i ricorrenti vi sono anche operatori che hanno maturato servizio civile, a cui pertanto gli effetti favorevoli si estendono pienamente trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare – di leva.

Inoltre, la pronuncia assume rilievo anche a favore del Personale Docente, posto che è richiamato il favorevole orientamento formatosi in materia di GAE, quindi riguardo a graduatorie riservate al personale docente.

La rilevante vittoria dell’Avv. Buonanno conferma che una lettura costituzionalmente orientata impone di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (v. Ordinanza n. 35380 del18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020).

Il sistema generale deve, quindi, riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolasticaanche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio.

I ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno quindi diritto ad ottenere in tempi immediati la rideterminazione delle graduatorie d’interesse con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo fino a punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singolo mese o frazione superiore a 15 gg., a cui l’Amministrazione scolastica è stata espressamente obbligata dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’attivazione di ricorsi sia per il Personale ATA che per il Personale Docente, al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel periodo di aggiornamento in corso e in quelli successivi.

Si segnala agli interessati che sono attivi i ricorsi per il pieno riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare e civile non in costanza di nomina sia per il Personale ATA, sia per il Personale Docente, come al link di seguito:

RICORSO SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO PER PERSONALE DOCENTE E ATA CLICCA QUI

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ALTRI RICORSI ATTIVI

Sono inoltre attivi con Avv. Buonanno/Osservatorio Docenti gli ulteriori seguenti ricorsi:

RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022CLICCA QUI

RICORSO ABILITAZIONE 2022: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS IN VISTA DEL NUOVO AGGIORNAMENTO CLICCA QUI

RICORSI ABILITATI ESTERO: VITTORIE DELL’AVV. BUONANNO AL TAR. SI RIATTIVANO I RICORSI PER ABILITATI ALL’ESTEROCLICCA QUI

RICORSO CONFLUENZA A066 – B016: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER GPS E GRADUATORIE D’ISTITUTOCLICCA QUI

RICORSI DEPENNATI I FASCIA GPS: RICORSO PER REINSERIMENTO IN I FASCIA O RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CLICCA QUI

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RICORSO ABILITAZIONE 2022: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS IN VISTA DEL NUOVO AGGIORNAMENTO

 

RICORSO ABILITAZIONE 2022: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS IN VISTA DEL NUOVO AGGIORNAMENTO – ADESIONI ENTRO: 15 APRILE 2022.

Le riforme in corso vanno nel senso delle nostre tesi sostenute in giudizio, pertanto anche il Ministero di fatto riconosce la valenza abilitante dei CFU e dell’effettivo servizio svolto.

E’ previsto, infatti, l’aumento del numero di CFU (da 24 a 60) per comprendervi anche una parte da acquisire tramite tirocinio (periodo di servizio effettivo).

A fronte di ciò i titoli di accesso (lauree/diplomi) diventano automaticamente abilitanti, senza necessità di acquisire ulteriore e distinto titolo di abilitazione.

Pertanto, il Ministero riconosce che l’abilitazione all’insegnamento si consegue con il titolo di accesso unitamente ad un congruo numero di CFU ed un periodo di effettivo servizio.

Ciò conferma ulteriormente le tesi che sosteniamo in giudizio per consentire ai docenti con 24 CFU e/o 3 anni di servizio statale di accedere direttamente in I fascia GPS.

L’adesione al ricorso in questa fase è particolarmente opportuna nell’ottica di ottenere un risultato favorevole nel prossimo aggiornamento previsto nel 2022.

- TRE ANNI DI SERVIZIO

Il servizio triennale presso istituti scolastici statali ha avuto riconoscimenti rilevanti, come nelle ultime procedure concorsuali ed abilitative indette dal Ministero dell’Istruzione.

Paradossalmente, però, il Ministero, continua a chiedere il titolo di abilitazione per accedere alla fascia primaria delle graduatorie per le supplenze (I Fascia GPS - Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che coincide con la II Fascia delle Graduatorie d’Istituto).

Escludere dalla I fascia i docenti con servizio triennale statale genera una disparità di trattamento tra situazioni analoghe: infatti, con il medesimo servizio si accede a concorsi e procedure (prima) riservate agli abilitati, ma non si può accedere alla I fascia delle graduatorie per le supplenze.

Tali conclusioni hanno trovato conferma nell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Sentenza Mascolo), condivisa dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 187/2016 e dal Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 4167 del 30 Giugno 2020 (“ .. l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C22/13, da C61/13 a C63/13 e C418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. ..”).

Pertanto, è possibile rinvenire fondamenti giuridici che equiparano il servizio triennale all’abilitazione.

- 24 CFU

Medesime conclusioni valgono per i laureati e diplomati in possesso dei 24 CFU, che hanno parimenti diritto ad accedere in I fascia GPS e (contestualmente) in II fascia di Graduatorie d’Istituto.

Infatti, dal complessivo quadro normativo, è possibile trarre previsioni che equiparano Laurea/Diploma con 24 CFU all’abilitazione, a partire dall’attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 1, c. 181, lett. b), Legge n. 107/2015 e provv. segg., in particolare il D. Lgs. 59/2017, secondo cui alle procedure di reclutamento potranno prendere parte tutti i candidati in possesso dei titoli di studio (diploma o laurea) validi per l’accesso alle rispettive classi concorsuali: si accede sulla base del solo diploma (ITP) o titolo di Laurea con 24 CFU.

Pertanto, tali titoli rappresentano il requisito sufficiente di accesso a concorsi prima riservati ai docenti “abilitati”, e funzionali addirittura all’immissione in ruolo. I medesimi titoli legittimano parimenti la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (v. DM 92/19; DM 95/20), prima riservati ai soli abilitati.

Con tali riforme è stato di fatto espunto dall’ordinamento l’istituto dell’ “abilitazione”, divenuto recessivo in favore del requisito (ormai) ordinario del possesso congiunto di Laurea o Diploma e 24 CFU.

- ITP “VECCHIO ORDINAMENTO

Medesimi argomenti positivi sono estensibili alla peculiare categoria dei docenti ITP – Insegnanti Tecnico Pratici in possesso di diplomi del V.O. (Vecchio Ordinamento), da intendersi ragionevolmente come quelli conseguiti anteriormente al DM n. 39/1998, che ha fissato ex novo la disciplina dei titoli di accesso alle classi concorsuali.

Difatti, come riconosciuto da recente provvedimento giudiziale, il diploma ITP in questione è originariamente abilitante, posto che anteriormente alla riforma delle classi concorsuali del DM 39/1998 e all’avvento dell’istituto dell’abilitazione, per l’insegnamento su posti di insegnante tecnico pratico il Testo Unico dell’Istruzione (D. Lgs. 297/1994) riconosceva come abilitante, a qualsiasi fine, il solo diploma.

Inoltre, a seguito delle più recenti riforme, è confermato che per la partecipazione ai concorsi su posti ITP almeno fino all’a.s. 2024/2025 è sufficiente il solo diploma.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Pertanto, le categorie che possono aderire al ricorso sono:

  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con almeno 3 anni di Servizio in istituti scolastici Statali, senza limiti temporali, sia su materia comune che sostegno;
  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con 24 CFU (anche senza servizio)
  • Diplomati ITP del “vecchio ordinamento” con diploma ante DM 39/1998 (anche senza 24 cfu e servizio)

 

Si precisa che per i diplomati della classe A066 sarà chiesta anche la confluenza nella classe B016, con apposito motivo di ricorso.

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- PRECEDENTI FAVOREVOLI: il ricorso viene presentato allegando numerosi precedenti favorevoli della magistratura del lavoro (tra cui, ex multis, Corte Appello di Ancona, Tribunali di Roma, Messina, Parma, Siena, Cosenza, Salerno, La Spezia, Cassino, Termini Imerese, Monza, Patti, Potenza, Busto Arsizio, etc.).

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- MODALITA’ DEL RICORSO: INDIVIDUALE

La modalità è quella del Ricorso Individuale presso il Giudice del Lavoro dell’ambito provinciale d’interesse.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale competente.

Si garantisce, pur in presenza di un ricorso individuale ad hoc, un importo di adesione di favore.

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- ADESIONI ENTRO: 15 APRILE 2022: le adesioni al ricorso sono ATTIVE ed è possibile aderire in ogni momento, si garantisce il deposito del ricorso in tempi ravvicinati alla data di adesione.

Tuttavia, considerato che l'azione ha l'obiettivo di poter garantire un risultato nel prossimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del 2022, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, pertanto, si fissa quale termine di adesione il 15 APRILE 2022.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

                                                         

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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