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Osservatorio Docenti

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PLURIME VITTORIE DOCENTI SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA - RICORSI TAR - GDL AGGIORNAMENTO GPS 2024

PLURIME VITTORIE DOCENTI SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO  AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA - RICORSI TAR - GDL AGGIORNAMENTO GPS 2024

LE PLURIME VITTORIE

1) Dopo rilevanti vittorie per il Personale ATA (per visionare CLICCA QUI), l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Romaesperto nazionale di contenzioso e legislazione scolasticaha vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE, consentendo ad un nutrito gruppo di Docenti di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

Infatti, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo del Personale Docente, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tale sentenza è passata in giudicato e divenuta ormai irrevocabile, in quanto non impugnata dal MIM, e quindi ha riconosciuto il maggior punteggio ai ricorrenti a titolo definitivo.

2) Tale positivo orientamento è stato confermato in ulteriori ricorsi patrocinati dall'Avv. Buonanno con 4 nuove recentissime SENTENZE favorevoli del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro del 16 Novembre 2023, del 5 Febbraio 2024 e del 13 Marzo 2024, che hanno riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 12 punti annui al servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina da nutriti gruppi di docenti, cosi' disponendo: " .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d’Istituto del personale docente per il biennio 2022/2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per ogni singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare ogni provvedimento che si renda necessario; ..".

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti: “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale docente, l’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel sesno che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde, è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). .. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, devono essere necessariamente rideterminate da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui). ..”.

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L'ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE E DEL CONSIGLIO DI STATO

Le vittorie conseguite dall'Avv. Buonanno trovano piena conferma nel favorevole, uniforme e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose e continuative decisioni, tra cui, ex multisOrdinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021 e la recentissima Ordinanza n. 8586 del 29 Marzo 2024.

Anche il Consiglio di Stato - come massima Autorità della Giustizia Amministrativa - ha confermato tale orientamento positivo con la Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023 e le recentissime Sentenze n. 11235 del 27 Dicembre 2023 e n. 145 del 4 Gennaio 2024.

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DOPPIO RICORSO TAR E GIUDICE DEL LAVORO AGGIORNAMENTO GPS 2024

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale Docente interessato al doppio ricorso al TAR e al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio.

Con l'adozione del doppio Bando di aggiornamento ATA e Docenti 2024, è possibile, infatti, proporre impugnazione anche al TAR, oltre che agire al Giudice del Lavoro, pertanto è attivo il ricorso nella doppia sede della Giustizia Amministrativa (TAR) e del Giudice del Lavoro per avere maggiori possibilità di vittoria, considerato il favorevole orientamento sia della massima autorità della Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato), che della massima autorità della Giustizia Civile (Corte di Cassazione).

Ovviamente, l'interessato/a potrà scegliere di aderire anche ad un solo ricorso al Tar o al Giudice del Lavoro.

E', quindi, opportuno aderire quanto prima al fine di poter dichiarare il maggior punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento (12 punti per singolo anno e/o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

CHI PUO’ RICORRERE:

1) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

MODALITA’: DOPPIO RICORSO COLLETTIVO AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al TAR e al Giudice del Lavoro (si può aderire in doppia sede a condizioni agevolate o in singola sede).

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

SI PRECISA CHE LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO VIENE DISPOSTA SUBITO AL MOMENTO IN CUI SI OTTIENE LA SENTENZA FAVOREVOLE, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

SI AGGIUNGE CHE LE DOMANDE DELL’AGGIORNAMENTO 2024 NON SONO VINCOLANTI, NEL SENSO CHE ANCHE SE LA SENTENZA  POSITIVA VIENE CONSEGUITA SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DI AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE, LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PUO' ESSERE DISPOSTA IN OGNI MOMENTO, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO O ALTRE SCADENZE FUTURE.

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TERMINE DI ADESIONE:10 LUGLIO 2024

Essendo essenziale poter conseguire un risultato nella fase iniziale dei nuovi aggiornamenti 2024, è opportuno aderire quanto prima per limitare i tempi di giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il10 LUGLIO 2024.

Si segnala ulteriormente l’URGENZA dell’adesione da parte degli interessati in quanto il ricorso al TAR si puo’ proporre nel termine PERENTORIO di 60 giorni dalla pubblicazione dei Bandi di aggiornamento (GPS Docenti = 60 gg dal 16.5.2024; Graduatorie ATA = 60 gg dal 21.5.2024), pertanto chi è interessato anche al ricorso al TAR è opportuno che aderisca entro il10 LUGLIO 2024.

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

 

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TRIPLICE VITTORIA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO AGGIORNAMENTO GPS 2024

TRIPLICE VITTORIA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO AGGIORNAMENTO GPS 2024

TRIPLICE STORICA VITTORIA

1) Con Sentenza n. 2640 del 23.3.2022 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, con cui un nutrito gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze, sono stati riammessi.

Come noto, il Ministero escludeva i docenti della classe A066 se non già inseriti in precedenti periodi di aggiornamenti, vietando nuovi inserimenti, a causa della dichiarazione ad esaurimento di tale classe di concorso per effetto del Dpr n. 19/2016 – Tabella A.

L’Avv. Buonannoideatore e promotore da vari anni di iniziative a tutela dei docenti della classe A066ha superato tale preclusione vedendo accolte le proprie argomentazioni ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’istituto di III fascia.

IL RISULTATO DIVIENE  ECCEZIONALE  IN QUANTO LA SENTENZA E' PASSATA IN GIUDICATO, COME DA CERTIFICATO CHE SI ALLEGA, PER CUI L'INSERIMENTO DEI RICORRENTI E' STATO CONSEGUITO  A TITOLO DEFINITIVO (PER VISIONARE IL CERTIFICATO CLICCA QUI).

Pertanto, la Sentenza rappresenta un precedente definitivo in materia da far valere.

2) Con ulteriore Sentenza del 16 Maggio 2023 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato nuovamente accolto il ricorso dell’Avv. Giuseppe Buonanno a favore di un ulteriore gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze e quindi riammessi, divenendo anche questa Sentenza definitiva per intervenuto passaggio in giudicato.

3) Con nuova Sentenza del 15 Dicembre 2023 del medesimo Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato ulteriormente confermato tale orientamento positivo a favore di altro nutrito gruppo di ricorrenti A066, che quindi hanno visto riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle GPS e G.I.

Pertanto, l'orientamento in questione sta trovando ampio favorevole consolidamento nei ricorsi patrocinati dall'Avv. Buonanno.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle Sentenze:

“ .. la normativa primaria indica un obiettivo, “la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso”, senza indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad “esaurimento” senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed i tempi dell’accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l’amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l’esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe “ad esaurimento” si accompagna una misura di sostanziale blocco degli ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti.

Per cui è apparsa condivisibile l’osservazione per cui si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l’ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri.

L’esclusione dei soli docenti A066 non già inseriti in precedenza si pone in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, pone chiaramente in luce l’illegittimità del requisito che ha finito per configurare l’attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo, violando il D. Lgs. n. 206 del 2007, che nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la “professione regolamentata” fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali. ..”.

I docenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno visto, quindi, riconosciuto il diritto all’inclusione nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’Istituto di III fascia in virtù del titolo idoneo all’insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto ritenuto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici.

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RICORSO INCLUSIONE GPS – G.I. IN A066 E CONFLUENZA SU B016 - AGGIORNAMENTO GPS 2024

Visto che il Ministero continua a vietare nuovi inserimenti in A066, atteso che consente di aggiornare la A066 ai soli docenti già presenti nel precedente biennio, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze in virtù del rinnovato orientamento.

In particolare, visto il nuovo aggiornamento biennale delle GPS, è opportuno aderire quanto prima al ricorso per poter avere una sentenza positiva nella fase iniziale del nuovo aggiornamento 2024/2026, al fine di poter ottenere l'inserimento nel nuovo periodo di aggiornamento biennale.

Pertanto, è assolutamente consigliato ricorrere sin da subito al Giudice del Lavoro.

La finalità del ricorso è quella di consentire almeno l'inclusione in II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'Istituto nella A066, e/o anche tramite eventuale confluenza nella classe di concorso affine B016, che presenta molteplici profili di equivalenza (tipologie diplomi di accesso, area disciplinare, funzione didattica, ambito e programmazione).

CHI PUO’ RICORRERE

chi è in possesso di titolo idoneo ad accedere alla classe A066 – Informatica, trattamento testi e non risultava già inserito nelle GPS e Graduatorie d’istituto nei bienni 2020/2022 e 2022/2024 ed è attualmente escluso da qualsiasi fascia

Diplomi A066 sono: analista contabile; operatore commerciale; operatore turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; ragioniere e perito commerciale; ragioniere programmatore; segretario d’amministrazione; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici.

MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO

Il ricorso è presentato in forma collettiva centralizzata.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.

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TERMINE DI ADESIONE:10 LUGLIO 2024

Essendo essenziale poter conseguire un risultato nella fase iniziale del nuovo aggiornamento 2024, è opportuno aderire quanto prima per limitare i tempi di giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il10 LUGLIO 2024.

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

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2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

 

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CARTA DOCENTI PER IL SERVIZIO NON DI RUOLO - AMPIO ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA GIURISPRUDENZA - OSSERVATORIO DOCENTI/AVV. GIUSEPPE BUONANNO ATTIVANO IL RICORSO SU SCALA NAZIONALE

CARTA DOCENTI PER IL SERVIZIO NON DI RUOLO - AMPIO ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA GIURISPRUDENZA - OSSERVATORIO DOCENTI/AVV. GIUSEPPE BUONANNO ATTIVANO IL RICORSO SU SCALA NAZIONALE - ADESIONI ATTIVE.

FONDAMENTO GIURIDICO

AMPIO ORIENTAMENTO FAVOREVOLE

A seguito di pronunce  favorevoli dei massimi organi giudiziari italiani ed europei, Osservatorio Docenti con il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno, esperto di contenzioso e legislazione scolastica, dopo plurime vittorie conseguite in numerosi settori di tale contenzioso (per visionare i vari articoli sulle vittorie CLICCA QUI), attiva il ricorso su scala nazionale per il riconoscimento dell'erogazione economica denominata "CARTA DOCENTE" relativamente al servizio non di ruolo, quindi svolto dal docente anteriormente e/o in assenza di assunzione a tempo indeterminato.

Il bonus Carta Docenti ha un valore di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, per cui è necessario che l'anno di servizio sia "pieno", ossia pari ad almeno 180 gg. nell'arco dell'anno scolastico, oppure corrisponda ad un servizio continuativo dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale e/o delle attività didattiche.

A favore del riconoscimento di tale erogazione economica per il servizio precario/non di ruolo si è espressa favorevolmente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'Ordinanza del 18.5.2022 (nella causa C-450/21), ove si afferma che " .. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza ..”.

Nel medesimo senso si è, quindi, espresso il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1842 del 16.3.2022, evidenziando come un interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari.

Ad esito delle suddette pronunce dei massimi organi di giustizia nazionali ed europei, la magistratura del lavoro dell'intero territorio nazionale si sta conformando favorevolmente all'attribuzione del bonus Carta Docenti per gli anni di servizio svolti a tempo determinato, risultando numerosissime le Sentenze positive emesse da vari Tribunali italiani.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n. 29961 del 27 Ottobre 2023, ha confermato il riconoscimento del bonus per tutti gli anni di precariato, con particolare riguardo ai contratti fino al termine delle attività didattiche al 30 Giugno e/o su posto vacante e  disponibile al 31 Agosto.

Per cui è ampiamente opportuno per gli interessati far valere tale diritto agendo in giudizio.

CHIARIMENTI SUL RECENTE

DL "SALVA INFRAZIONI"

Va chiarito che il recente D.L. "Salva Infrazioni" approvato il 7 Giugno 2023 ha previsto un riconoscimento molto parziale del bonus Carta Docente ai docenti precari, in quanto limitato:

1) al solo a.s. 2023/2024, quindi solo per 1 anno e solo pro futuro

2) ai soli contratti di supplenza su posto vacante e/o disponibile, quindi al 31 Agosto, e non anche esteso ai contratti al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e nemmeno ai contratti brevi - frazionati di complessiva durata annuale

Pertanto, si può continuare ricorrere per tutti gli anni svolti da precari anteriormente al 2023/2024 e, pro futuro, per tutti i contratti diversi da quelli su posto vacante/disponibile al 31 Agosto, come confermato ancor più di recente dalla citata pronuncia di Cassazione n. 29961/2023.

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RICORSO CARTA DOCENTI

SERVIZIO NON DI RUOLO

La finalità del ricorso è quella di ottenere l'attribuzione dell'erogazione economica annuale di € 500,00 della Carta Docente per lo sviluppo delle competenze professionali.

- CHI PUO’ RICORRERE:

  • Docenti precari, di ogni ordine e grado, che hanno svolto servizio a tempo determinato di durata annuale;
  • Docenti di ruolo che hanno svolto servizio a tempo determinato di durata annuale anteriormente all'immissione in ruolo

- QUANTI ANNI DI SERVIZIO POSSONO ESSERE RICHIESTI:

  • almeno gli ultimi 5 anni di servizio a tempo determinato, oltre all'eventuale anno di servizio in corso, per un beneficio complessivo fino ad (almeno) € 3.000,00

- MODALITA’ DEL RICORSO

Il ricorso è presentato in forma individuale (o semi-collettiva, se possibile per ragioni di vicinanza territoriale) al Giudice del Lavoro competente in base al luogo del servizio svolto.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al Ministero dell'Istruzione e del Merito per determinare l'interruzione dei termini di decadenza e/o prescrizione del diritto.

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- ADESIONI SEMPRE ATTIVE: SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE LE ADESIONI AL RICORSO CARTA DOCENTE SONO SEMPRE ATTIVE, PER CUI E' POSSIBILE ADERIRE IN OGNI MOMENTO. IL DEPOSITO DEL RICORSO SARA' GARANTITO IN TEMPI MOLTO RAPIDI, TUTTAVIA PREVIA VERIFICA PRELIMINARE SUL NUMERO DI ANNI DA FAR VALERE IN GIUDIZIO, SULLA TIPOLOGIA DI CONTRATTI E SULL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI SI RADICA LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO: AGGIORNAMENTO GPS 2024

PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO: AGGIORNAMENTO GPS 2024

Con plurime vittorie conseguite dall'Avv. Giuseppe Buonanno al Tar Lazio Roma il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a decidere sollecitamente sul riconoscimento dei titoli esteri sia su materia comune che su sostegno, con nomina contestuale di un Commissario ad Acta in caso di ulteriore ritardo.

Si citano, ex multis:

MATERIE COMUNISentenze Tar Lazio Roma nn. 8121/2023, 7873/2023, 7864/2023, 4093/2023, 6633/2022, 6333/2022

SOSTEGNOSentenze Tar Lazio Roma nn. 9879/2023, 9820/2023, 9758/2023, 9750/2023, 9746/2023, 9682/2023, 9681/2023, 2903/2023, 4503/2022, 4499/2022

L'UTILITA' DELL'AZIONE AVVERSO IL SILENZIO ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME - AGGIORNAMENTO GPS 2024

Il ricorso avverso il silenzio del MIM sul riconoscimento del titolo estero resta il rimedio più efficace, in quanto funzionale ad ottenere la sollecita conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero e, quindi, in caso di esito positivo, consentire al docente di concorrere pienamente ed a titolo definitivo (senza riserve, né clausole risolutive) alle supplenze e/o alle procedure di immissione in ruolo.

Difatti, l'obiettivo principale è quello di conseguire quanto prima il definitivo riconoscimento del titolo estero, per avere piene possibilità di stipula sia di contratti a tempo determinato, che a tempo indeterminato.

Ne consegue che l’azione giudiziale contro il silenzio del Ministero per il definitivo riconoscimento del titolo estero appare la più efficace, visto che consentirebbe di superare il problema dell’inserimento "con riserva" e/o "dell’incarico con clausola risolutiva" che al momento non offrono garanzie di piena stabilità occupazionale.

Pertanto, è opportuno contrastare il problema dell’inerzia del Ministero avverso le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all’estero, così da avere in tempi rapidi una Sentenza che possa obbligare il Ministero a pronunciarsi a titolo definitivo sul riconoscimento del titolo.

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi rapidi il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevolecome visto avendo già accolto in numerosi casi i ricorsi promossi dall'Avv. Buonanno sia su materia comune che su sostegno, affermando i seguenti principi: “ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina un Commissario ad Actaun organo che si sostituirà nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero sia ancora inadempiente.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha tendenzialmente breve durata.

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È ULTERIORMENTE OPPORTUNO RICORRERE DOPO LA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Gli esiti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, che hanno confermato le Sentenze vittoriose già conseguite al Consiglio di Stato dall’Avv. Buonanno n. 5948 e n. 5953 del 13.07.2022ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento (per maggiori approfondimenti su Plenaria e vittorie dell'Avv. Buonanno al Consiglio di Stato sui titoli esteri CLICCA QUI).

Infatti, dalle conclusioni della Plenaria si trae il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento, senza alcuna ulteriore dilazione.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare i tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di parte, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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ADESIONI SEMPRE ATTIVE: SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE LE ADESIONI SONO SEMPRE ATTIVE, PER CUI E' POSSIBILE ADERIRE IN OGNI MOMENTO. IL DEPOSITO DEL RICORSO SARA' GARANTITO IN TEMPI MOLTO RAPIDI.

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

 

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