RICORSO SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO PER PERSONALE DOCENTE E ATA
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RICORSO SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO PER PERSONALE DOCENTE E ATA – ADESIONI ENTRO: 15 APRILE 2022.
Sia nel recente aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA triennio 2021/23 (v. Decreto n. 50/2021), sia in quello delle Graduatorie Provinciali per le supplenze del Personale Docente (v. Ordinanza n. 60/2020), il Ministero dell’Istruzione ha escluso la piena valutazione del servizio militare di leva (e del servizio civile assimilato per legge) se non svolto in costanza di nomina (cioè in presenza di un rapporto di lavoro presso istituto scolastico statale).
In altri termini, tale servizio, se svolto non in presenza di un rapporto di impiego scolastico, viene fortemente ridotto o del tutto escluso dalle valutazioni strumentali al punteggio.
Precisamente, per il Personale ATA, 1 anno di tale servizio è riconosciuto 0,60 punti, anziché 6 punti; la singola frazione temporale di 1 mese (e/o almeno 16 giorni) è riconosciuta 0,05 punti, anziché 0,50 punti.
Per il Personale Docente, tale servizio è stato del tutto escluso dalle valutazioni per il punteggio, prevedendosi il riconoscimento in forma piena, ossia 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.), al solo servizio militare (e civile) svolto in costanza di nomina, e nessun punteggio per il medesimo servizio svolto senza nomina scolastica.
Orbene, si tratta di preclusioni ormai illegittime, visti i recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare della Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, per il servizio di leva (e civile assimilato), pur se svolto non in pendenza di impiego scolastico, vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio svolto in costanza di nomina, sia per il Personale Docente, che per il Personale ATA.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro ha condiviso tale assunto in molteplici pronunce, ossia Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.
Appare, quindi, ampiamente supportato l’orientamento per cui il sistema generale deve riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo secondo cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio.
Del medesimo avviso si è dimostrato di recente anche il Consiglio di Stato, con Ordinanza dell'1 Ottobre 2021, secondo cui: “ .. DEBBA DARSI RILEVANZA AL SERVIZIO MILITARE PRESTATO (E/O SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSIMILATO PER LEGGE) .. ANCHE SE SVOLTO IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVANO RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA ..”.
Medesima pronuncia favorevole è stata conseguita dal responsabile legale di Osservatorio Docenti, Avv. Giuseppe Buonanno, con l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581 del 10 Dicembre 2021, che ha riconosciuto l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare l’articolo CLICCA QUI).
Pertanto, è possibile agire per il riconoscimento in forma piena del punteggio per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina, con attribuzione:
1) al personale ATA di 6 punti per singolo anno e 0,50 per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.)
2) al personale Docente di 12 punti per singolo anno e 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.)
- CHI PUO’ RICORRERE:
Saranno presentati ricorsi separati per le seguenti categorie:
1) operatori del Personale ATA, di qualsiasi figura professionale, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico
2) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico
- MODALITA’: RICORSI COLLETTIVI AL GIUDICE DEL LAVORO
I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.
Possono aderire anche coloro i quali avevano attivato analogo ricorso al Tar, non essendovi conflitto tra azioni promosse presso differenti Autorità giudiziarie.
E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.
L'importo di adesione è di estremo favore.
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-ADESIONI ENTRO 15 APRILE 2022: essendo essenziale poter conseguire un risultato in tempi utili nel corso del presente aggiornamento delle graduatorie ATA, e per il personale Docente in vista del vicino aggiornamento del 2022, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 15 APRILE 2022.
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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:
1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili
o
2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti
o
3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313
RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE