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REINSERIMENTO GAE: CHIUNQUE RISULTI ESCLUSO DAL NUOVO AGGIORNAMENTO PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL REINSERIMENTO IN GAE

REINSERIMENTO GAE: CHIUNQUE RISULTI ESCLUSO DAL NUOVO AGGIORNAMENTO PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL REINSERIMENTO IN GAE – ADESIONE ENTRO: 25 MARZO 2020.

A seguito della pubblicazione del DM 374 – 24.4.2019 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022, è emersa l’impossibilità, per numerosi docenti depennati dalle GAE per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento, di formulare, in occasione del presente aggiornamento triennale, domanda di reinserimento tramite la modalità online, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR.

Va premesso che ha pieno diritto al reinserimento in GAE chi è stato/a iscritto/a nelle Graduatorie Permanenti ante GAE o nelle successive GAE e non ha presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni immediatamente successivi, venendo depennato.

Tale diritto è stato riconosciuto dalla giustizia amministrativa e del lavoro con plurime decisioni, nonché dal nuovo Decreto MIUR di aggiornamento delle GAE (v. art. 1).

Tuttavia, numerosi interessati, pur potendo accedere alle funzioni Polis, sono stati impossibilitati materialmente, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR, a formulare la domanda di reinserimento tramite modalità online, poiché il sistema ha bloccato la compilazione della domanda.

A fronte di ciò il MIUR ha genericamente comunicato di rivolgersi all’USP competente, ma senza autorizzare l’inoltro della domanda con modalità sotitutiva e senza offrire una concreta soluzione tecnica a livello nazionale.

Infatti, nonostante tale grave carenza, il MIUR nel Decreto n. 374/19 non ha previsto la possibilità di presentare domanda con modalità sostitutiva rispetto a quella online, anzi affermando l’inammissibilità delle domande presentate con modalità diversa da quella online (v. art. 9, comma 4).

ARGOMENTI

Invece, come profusamente illustrato dalla giurisprudenza (v. Tar Lazio Roma, Sentenza del 10.9.2018 n.9230; Sentenza dell’8.8.2018 n. 8902), vi deve essere l’obbligatoria previsione di modalità cartacee (PEC o Racc. A/R) di presentazione delle istanze nei casi di contestuale previsione di modalità telematiche eventualmente stabilite con atti generali o simili, non potendosi escludere la contestuale possibilità di invio dell’istanza secondo i metodi tradizionali (PEC o Racc. A/R), specie qualora, come nel presente caso, le modalità informatiche non siano idonee stante la particolare ipotesi in cui versi l’interessato.

SI SEGNALA, A CONFERMA DELLA FONDATEZZA DI TALI ARGOMENTI, LA NOSTRA VITTORIA RECENTEMENTE CONSEGUITA IN MATERIA (per leggere l'Articolo CLICCA QUI)
 
 

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:

1) DEPENNATI: coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle Graduatorie Permanenti anteriori alle GAE o nelle successive GAE e sono stati depennati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni successivi, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2019/2022 previsto dal DM MIUR n. 374 del 24.4.2019, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

2) INSERITI CON RISERVA: coloro i quali sono inseriti con riserva in GAE, in attesa di conseguire l’abilitazione o la conclusione di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ed hanno interesse ad ottenere la permanenza in GAE e/o il trasferimento con riserva in altra Provincia per il triennio 2019/2022, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

3) ALTRI DOCENTI CON MEDESIMO PROBLEMA: gli altri docenti che in merito alle domande di aggiornamento delle GAE previste dall’art. 1 e segg. del DM 374/19 hanno avuto il medesimo problema.

- SEDE GIUDIZIALE

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva centralizzata presso il Giudice del Lavoro, a condizioni economiche di estremo vantaggio.

Sarà messa a disposizione la Domanda/Reclamo da inviare prima del ricorso all’Ufficio Scolastico Provinciale d’interesse.

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TERMINE DI ADESIONE: 25 MARZO 2020.
 
SI PRECISA CHE PER IL PRESENTE CICLO DI RICORSO NON VI SARANNO ALTRE PROROGHE, PER CUI CHI E' INTERESSATO DEVE ADERIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO 2020 (DIVERSAMENTE DOVRA' ATTENDERE L'ATTIVAZIONE DI UN SUCCESSIVO CICLO DI RICORSO).   
 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

 

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RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO DEPENNATI II FASCIA: SI PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO

RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO DEPENNATI II FASCIA: SI PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO – ADESIONE ENTRO: 25 MARZO 2020.

PREMESSE

E’ di particolare attualità e delicatezza la questione della mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto dai docenti inseriti con riserva in II fascia di graduatorie d’istituto a seguito di ricorso e poi depennati per l’esito finale negativo del giudizio.

A tali docenti sono stati notificati decreti di depennamento, o analoghi decreti di rettifica e/o annullamento, che escludono l’attribuzione del punteggio corrispondente al servizio svolto durante l’inserimento con riserva in II fascia.

Tale negazione è assoluta, poiché non viene riconosciuto nemmeno il punteggio in forma ridotta.

ARGOMENTI

E’ controverso che in tali casi il docente abbia operato senza titolo e debba applicarsi la norma che prevede l’esclusione del punteggio per chi ha lavorato da II fascia senza titolo.

Infatti, l’assenza di titolo è piuttosto configurabile in casi di erronea indicazione del titolo di studio o dichiarazione di titolo non effettivamente conseguito.

Nel caso di specie, invece, i docenti hanno prestato servizio in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e al posto d’insegnamento pertinenti, con la peculiarità che anziché da III fascia hanno lavorato da II fascia.

Durante il periodo d’inserimento con riserva in II fascia, i docenti hanno beneficiato del riconoscimento giuridico dell’idoneità del proprio titolo operato da un provvedimento giudiziale, se pur non definitivo.

Non è corretto parlare, quindi, di assenza tout court di titolo idoneo.

Orbene, secondo costante orientamento (v., ex multis, Consiglio di Stato Ord. n. 356 – 27.1.2017; Ord. n. 624 – 14.2.2017), l’inserimento con riserva è idoneo ad attribuire al docente ogni utilità finale del posto d’insegnamento conseguito, anche in merito al punteggio (e non solo al trattamento economico e previdenziale), senza dover attendere la conclusione della fase di merito.

Ovviamente, sul docente inserito con riserva pende la clausola di risoluzione del contratto in caso di esito finale negativo del giudizio, e ciò tutela efficacemente la Pubblica Amministrazione dal rischio che il docente consegua utilità maggiori rispetto al periodo di servizio realmente espletato.

Tuttavia, limitatamente al periodo di servizio svolto, non vertendosi in una tipica ipotesi di assenza ab origine del titolo di accesso, al docente (depennato) deve riconoscersi il corrispondente punteggio, in misura piena o, in subordine, almeno in misura ridotta.

OBIETTIVO

La finalità è quella di ottenere pronunce positive entro l’imminente concorso straordinario per la scuola secondaria, attivato con l’approvazione del D.L. del 10.10.2019, nonché entro il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto, previsti nella prima parte del 2020, così da poterle spendere utilmente ai fini del riconoscimento di maggior punteggio.

SEDI GIUDIZIALI

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata presso il Giudice del Lavoro.

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Per offrire un alto grado di specializzazione, si precisa che, unitamente all’Avv. Giuseppe Buonanno, il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro sarà promosso con la collaborazione del noto Avv. Giuseppe Versace, esperto del rito processuale del lavoro e di questioni scolastiche. 

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TERMINE DI ADESIONE: 25 MARZO 2020.
 
SI PRECISA CHE PER IL PRESENTE CICLO DI RICORSO NON VI SARANNO ALTRE PROROGHE, PER CUI CHI E' INTERESSATO DEVE ADERIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO 2020 (DIVERSAMENTE DOVRA' ATTENDERE L'ATTIVAZIONE DI UN SUCCESSIVO CICLO DI RICORSO).   
 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

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RICORSI II FASCIA: E' POSSIBILE ADERIRE PER VARIE CATEGORIE E CON NUOVI MOTIVI SULLA BASE DELLE RECENTI EVOLUZIONI

RICORSI II FASCIA: E' POSSIBILE ADERIRE PER VARIE CATEGORIE E CON NUOVI MOTIVI SULLA BASE DELLE RECENTI EVOLUZIONI – ADESIONE ENTRO: 14 SETTEMBRE 2019.

Ricorso per inserimento in II fascia di Graduatorie d’Istituto: in occasione dell’imminente aggiornamento semestrale delle Graduatorie d’Istituto, si riattiva il ricorso per entrare in II fascia; si ricorda la rilevante vittoria da noi conseguita al Consiglio di Stato avente ad oggetto l'ammissione in II fascia di Graduatorie d'Istituto dei Laureati non abilitati con Ordinanza n. 1702 dell’ 1 Aprile 2019 (CLICCA QUI).

Inoltre, nell'ambito dei positivi risultati da noi ottenuti in II fascia, si rammenta la vittoria al Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 4798 del 28.09.2018, che ha ammesso in II fascia numerosi docenti della classe A066 (e classi affini B016/A041), ancora oggi pienamente efficace.

L’Ordinanza n. 1217 dell’8.3.2019 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensiva del MIUR ed ha confermato la permanenza in II fascia di vari docenti ITP.

Le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 6404 e 6405 del 27.12.2018 e nn. 891, 892 e 893 del 22.2.2019,  con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma del precedente orientamento, ha accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti ai fini dell'inserimento in II fascia di docenti ITP e della classe A066.

Se pur l’orientamento in materia è attualmente incerto, è possibile per quanto sopra tutelare ancora le posizioni dei Laureati con 24 cfu e/o Laureati non abilitati, ITP, diplomati A066 e diplomati o laureati con 3 anni di servizio ai fini dell'inserimento in II fascia, in tempo possibilmente utile per le convocazioni del nuovo anno scolastico 2019/2020.

La preclusione è, infatti, contestabile in base alla portata abilitante dei titoli di accesso di tali categorie, nonché alle recenti evoluzioni normative che hanno ammesso alle prove del Tfa sostegno 2019 i docenti ITP e i Laureati con 24 cfu o 3 anni di servizio, e che prevedono che tali categorie possano partecipare direttamente al prossimo concorso a cui è riconosciuta efficacia abilitante all’insegnamento (v. Legge n. 145 – 30.12.2018 – G.U. 31.12.2018 - art. 1, commi 792/795).

Va aggiunto, in merito, che di recente la Corte di Giustizia Europea si è espressa sul tema dei precari in ordine alle misure per prevenire il fenomeno, nella nota Sentenza sul caso “Rossato” dell’8 Maggio 2019.

Nello specifico, la Corte ha, incidentalmente, previsto che gli Stati Membri debbano stabilizzare i lavoratori attraverso l’utilizzo delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attinge per l’assunzione di docenti a tempo determinato.

Tale principio, calato nella situazione attuale, vuol dire che l’Amministrazione scolastica, per prevenire il fenomeno, deve consentire l’inserimento dei docenti in graduatorie che possano garantire incarichi stabili e duraturi.

E’ evidente che se, però, il nostro ordinamento non consente ai docenti precari di iscriversi in tali graduatorie, diviene impossibile osservare il suddetto vincolo comunitario, restando fuori dal meccanismo di assorbimento del precariato un vastissimo numero di docenti.

Si deve, quindi, ricorrere ed insistere per l’attuazione di un interpretazione della normativa vigente favorevole all’inserimento in II Fascia dei docenti precari esclusi.

Sarà messa gratuitamente a disposizione degli aderenti la domanda di II fascia, con relativa autocertificazione degli istituti scolastici prescelti, da inviare prima del ricorso alla Scuola Pilota/Capofila, unitamente ad apposite istruzioni per la compilazione e l’invio.

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RIEPILOGO CATEGORIE CHE POSSONO ADERIRE AL RICORSO PER INSERIMENTO IN II FASCIA:

  • Diplomati classe A066 (Informatica, trattamento testi)
  • Diplomati ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)
  • Laureati con 24 CFU;
  • Laureati non abilitati;
  • Diplomati o laureati con 3 anni di servizio su materia comune o sostegno.

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Le adesioni ai suddetti ricorsi vanno formalizzate entro il 14 Settembre 2019.

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L'adesione in più categorie consente di ottenere condizioni economiche più vantaggiose.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

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RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI ESTERE: RICORSO AL TAR PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DEL MIUR E CONFERMA DEL VALORE ABILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO - ADESIONI APERTE.

E’ attuale e particolarmente delicata la questione inerente il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero ex. D. Lgs. n. 206/2007, in special modo in Romania e Bulgaria.

In tali casistiche, infatti, il MIUR, oltre ad aver tenuto una condotta particolarmente inerte e dilatoria, ha iniziato di recente a comunicare agli interessati il diniego del riconoscimento del titolo estero, così pregiudicando una legittima e consolidata aspettativa, visto che tali docenti, in virtù dell’istanza di riconoscimento già presentata, avevano potuto accedere alle prove del concorso straordinario FIT, indetto con DDG MIUR n. 85/2018, e in gran numero sono inseriti con riserva nelle graduatorie di merito già approvate.

Le motivazioni dei dinieghi che il MIUR sta notificando appaiono generiche ed infondate, visto che, come desumibile dal caso esemplificativo delle abilitazioni conseguite in Romania, su cui il MIUR ha diramato la nota informativa n. 5636 del 2.4.2019, il titolo estero non sarebbe riconoscibile in Italia per valutazioni negative meramente interne allo Stato estero (nel caso specifico, in quanto lo Stato rumeno darebbe priorità a chi ha svolto gli studi post-liceali e/o universitari in Romania), che, alla luce dei chiari principi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, sono del tutto irrilevanti, oltre che lesive del principio del mutuo riconoscimento.

I principi di natura comunitaria, infatti, sono sufficientemente delineati e, quindi, immediatamente attuabili negli Stati membri, e prevedono che il titolo estero idoneo ad abilitare all’insegnamento in uno Stato membro, debba produrre medesimi effetti abilitativi nello Stato di residenza del soggetto straniero che ha conseguito il titolo.

Ogni ulteriore valutazione negativa interna al singolo Stato membro non può avere alcuna rilevanza giuridica e non può limitare il riconoscimento presso lo Stato di residenza del docente che ha conseguito il titolo estero.

Pertanto, i docenti che hanno ricevuto dal MIUR il diniego del riconoscimento del titolo estero nelle casistiche sopra indicate, devono necessariamente ricorrere al TAR per farne sospendere gli effetti e, quindi, ottenere l’annullamento del diniego e la conferma del valore abilitante in Italia del titolo estero.

Il ricorso si rende necessario anche per tutelare la condizione favorevole eventualmente conseguita dal docente nel Concorso straordinario FIT – DDG 85/18, in cui il docente in attesa del riconoscimento del titolo estero ha potuto svolgere le prove ed essere inserito con riserva in graduatoria, e quindi per prevenire il possibile depennamento dalla graduatoria stessa.

Il ricorso verrà presentato al TAR Lazio in forma “individuale, al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o conflitto d’interesse tra i ricorrenti che potrebbero presentarsi in caso di ricorso collettivo e portare al suo rigetto per inammissibilità, per cui è preferibile promuovere il ricorso a livello individuale.

Si garantiranno, comunque, condizioni economiche particolarmente favorevoli.

Il termine di adesione dipende dalla data di ricezione del diniego o comunque dalla data di conoscenza del provvedimento di diniego: da tale data decorrono 60 gg. per presentare il ricorso al TAR.

E’ quindi, opportuno, per chi fosse interessato/a, chiedere subito informazioni, secondo le modalità indicate di seguito, appena ricevuta la notifica del provvedimento di diniego del MIUR o acquisita conoscenza dello stesso.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

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