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Osservatorio Docenti

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VITTORIE STORICHE ABILITATI ESTERO: L’AVV. BUONANNO VINCE AL CONSIGLIO DI STATO: IL TITOLO ESTERO VA VALUTATO E RICONOSCIUTO SENZA CONDIZIONI – RICORSI ATTIVI DOPO LA PLENARIA

LE VITTORIE AL CONSIGLIO DI STATO

Con doppia vittoria al Consiglio di Stato, l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso scolastico, ha ottenuto l’annullamento del diniego ministeriale al riconoscimento di titoli di abilitazione conseguiti all’estero (nello specifico Spagna) con le analoghe Sentenze n. 5948 e n. 5953 del 13 Luglio 2022, in cui sono stati affermati fondamentali principi, ripresi ultimamente nelle note decisioni dell’Adunanza Plenaria (per visionare il provvedimento vittorioso dell’Avv. Buonanno CLICCA QUI).

Le docenti assistite dall’Avv. Buonanno avevano ricevuto il diniego del riconoscimento del titolo estero nonostante vi fosse identità tra la materia oggetto del titolo estero e la classe concorsuale per cui si chiedeva il riconoscimento in Italia.

Il Ministero, avallato in primo grado dal Tar Lazio, aveva opposto il diniego per motivi prettamente formali legati all’acreditacion ed alla presunta insufficienza dei CFU richiesti dalla normativa italiana.

Il Consiglio di Stato, riformando le Sentenze del Tar Lazio, ha pienamente accolto le tesi dell’Avv. Buonanno volte ad assicurare una comparazione sostanziale tra titolo estero e requisiti per l’insegnamento della normativa interna.

Tale vittoria ha consentito di fissare i seguenti punti fondamentali:

1) nel caso vi sia piena corrispondenza tra materia oggetto del titolo estero e classe di concorso per cui si chiede il riconoscimento, il Ministero italiano è obbligato a valutare il titolo estero ed a riconoscerlo senza condizioni se sia assente una rilevante carenza formativa del percorso estero rispetto ai requisiti italiani per l’insegnamento;

2) il Ministero italiano non può fondare il rigetto del riconoscimento sulla presunta carenza di CFU in quanto il titolo abilitante estero già contiene in sé ogni credito formativo necessario: secondo il Consiglio di Stato “ .. la richiesta di CFU integrativi non è riferibile al possesso di un titolo di abilitazione, che già contiene in sé i crediti utili. ..”;

3) il Ministero Italiano non può fondare il rigetto del riconoscimento sulla presunta assenza di una contestuale “esperienza professionale, in quanto il titolo di formazione conseguito all’estero è autonomo ed alternativo al diverso requisito dell’esperienza professionale;

4) il Ministero italiano può disporre misure compensative solo in casi estremi, previa rigida valutazione di opportunità e proporzionalità, per cui tali misure vanno escluse laddove non sia documentata una differenza di materia e/o una carenza formativa tra percorso estero e requisiti italiani per l’insegnamento.

Il Consiglio di Stato, quindi, nei casi seguiti dall’Avv. Buonanno, ha annullato i dinieghi ministeriali ed ha previsto a carico del Ministero un riesame "vincolato" al riconoscimento diretto del titolo estero di abilitazione, senza condizioni, né misure compensative, per cui tali vittorie assumono maggiore rilievo e valore storico.

LE SUCCESSIVE DECISIONI DELL’ADUNANZA PLENARIA

Le conclusioni delle vittorie dell’Avv. Buonanno sono state ribadite nelle più recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a rispondere ai seguenti quesiti:

a) se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE presso altro Paese membro dell’UE, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative)

b) in particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

- nel Paese membro di origine (nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;

- all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione aisensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE.

In realtà, tali quesiti sottendevano la differenza tra un approccio sostanzialistico e formalistico al tema del riconoscimento dei titoli abilitanti esteri, al fine di stabilire se una comparazione di tipo sostanziale (cioè sui concreti contenuti formativi) tra percorso estero e requisiti italiani per l’insegnamento sia sempre doverosa o, invece, il Ministero possa rigettare le istanze di riconoscimento anche prescindendo da tale comparazione.

Orbene, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, l’Adunanza Plenaria ha optato per un approccio sostanzialistico, fissando i seguenti principi, in linea con le pronunce vittoriose già conseguite dall’Avv. Buonanno:

1) il Ministero italiano è tenuto ad operare in ogni caso la comparazione tra contenuti formativi del percorso estero e requisiti sostanziali richiesti dalla normativa italiana per l’insegnamento nel relativo ramo di scuola pubblica, sia se il riconoscimento riguardi una materia comune, sia che riguardi il sostegno;

2) il Ministero italiano non può, quindi, negare il riconoscimento del titolo estero solo per le (eventuali) diverse condizioni di accesso all’insegnamento applicate in Italia e nello Stato estero che rilascia il titolo di abilitazione/specializzazione;

3) il Ministero italiano non può, altresì, disporre il rigetto “massivo delle istanze di riconoscimento relative a determinati titoli conseguiti all’estero, dovendo invece operare la comparazione sostanziale sui contenuti formativi per ogni singolo caso;

4) il Ministero italiano può, quindi, subordinare il riconoscimento del titolo estero alle “misure compensative” solo in extrema ratio, a seguito di rigida valutazione di opportunità e proporzionalità, dovendo procedere al riconoscimento diretto - senza misure compensative - laddove la materia del titolo estero corrisponda alla classe concorsuale per cui si chiede il riconoscimento in Italia e non sussista alcuna rilevante differenza/carenza tra percorso formativo estero e requisiti per l’insegnamento italiano;

5) tali principi vanno equamente applicati alle materie comuni ed al sostegno, per cui il Ministero italiano non può negare il riconoscimento sul sostegno sulla base di motivazioni legate alla mancanza di ulteriori titoli formali da conseguire nello Stato estero o in quello italiano, dovendo invece sempre e solo motivare sulla base della doverosa comparazione sostanziale sui contenuti formativi.  

I RICORSI ATTIVI DOPO LA PLENARIA

Gli esiti della Plenaria, confermando le Sentenze vittoriose dell’Avv. Buonanno, ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento.

L’Avv. Giuseppe Buonanno si rende disponibile ad assistere ogni interessato/a nelle seguenti azioni:

1) RICORSI AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DEL DINIEGO ALL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO: il nuovo orientamento consente di impugnare più agevolmente i dinieghi del Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli esteri sia per materie comuni, che per sostegno, dovendosi necessariamente conformare ai principi esposti; sarà attivata la più opportuna strategia difensiva in base al caso concreto; si ricorda agli interessati che il termine per ricorrere al TAR è pari a 60 gg. (dalla comunicazione del diniego) ed è “perentorio”, per cui occorre attivarsi con ampio anticipo al fine di poter attuare la difesa più efficace.

2) RICORSI AL TAR CONTRO IL SILENZIO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI: se non si è ancora avuta la decisione sull’istanza di riconoscimento, è assolutamente opportuno attivare il ricorso al TAR per ottenere la condanna del Ministero a decidere entro un termine breve e perentorio sul riconoscimento del titolo estero, al fine di rimuovere l’illegittimo contegno ministeriale che è solito prolungare per anni il procedimento di riconoscimento senza adottare alcuna decisione; dalle conclusioni della Plenaria si trae, infatti, il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento; per ricorrere al TAR devono essere decorsi almeno 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento e dalla data di decorrenza dei 120 gg. non deve essere decorso 1 anno; l’Avv. Buonanno ha già conseguito numerose vittorie su tale tipologia di ricorso; per chiedere informazioni e aderire al ricorso CLICCA QUI

3) RICORSI ED ASSISTENZA NELLA FASE ESECUTIVA E DI OTTEMPERANZA DI SENTENZE GIA’ OTTENUTE: nel caso in cui il/la docente abbia già ottenuto una Sentenza che annulla il diniego del riconoscimento o una Sentenza che obbliga il Ministero a decidere sollecitamente sul riconoscimento, ma il Ministero o anche il Commissario ad Acta già nominato continuano a restare inerti, l’Avv. Buonanno si rende disponibile ad assistere tali docenti al fine di ottenere l’esecuzione di tali Sentenze ed il riconoscimento definitivo del titolo estero, previa diffida motivata ed ultimativa preliminare ad ogni azione.

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- ADESIONI SEMPRE ATTIVE: COMPATIBILMENTE AI TERMINI PROCESSUALI DEI RICORSI ILLUSTRATI.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

O

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legaledel sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

O

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

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VITTORIA STORICA PERSONALE DOCENTE SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO AVER VINTO PER GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA

VITTORIA STORICA PERSONALE DOCENTE SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO AVER VINTO PER GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO  AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO PIENO PUNTEGGIO.

LA VITTORIA

Dopo rilevanti vittorie per il Personale ATA (per visionare CLICCA QUI), l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso scolastico, ha vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE, consentendo ad un nutrito gruppo di Docenti di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

Infatti, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo del Personale Docente, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tale Sentenza può ritenersi “STORICA” in quanto relativa al Personale Docente (e non al personale Ata), ed emessa in ricorso collettivo (e non meramente individuale), per cui rappresenta precedente unico al Giudice del Lavoro in materia.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti della Sentenza: “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale docente, l’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel sesno che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde, è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). .. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, devono essere necessariamente rideterminate da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui). ..”.

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L'UNIFORME ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La vittoria conseguita dall'Avv. Buonanno rientra nel più generale favorevole, uniforme e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose decisioni, tra cui Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato un analogo orientamento con la recente Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023.

In ogni caso, si intende precisare che il presente Ricorso che si propone al Giudice del Lavoro fà capo come massima Autorità Giudiziaria di riferimento alla Suprema Corte di Cassazione, che, come visto, mantiene un generale orientamento favorevole e costante in materia

 

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RICORSO PIENO PUNTEGGIO GPS 2022/2024

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale DOCENTE ancora interessato al Ricorso per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento 2022/2024 ed in quelli successivi.

Infatti, il Ministero ha continuato a precludere la valutazione ai fini del punteggio del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina per il personale Docente nel nuovo aggiornamento delle GPS 2022/2024.

L’Ordinanza ministeriale n. 112/22 prevede infatti che: “ .. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. ..”.

Pertanto, il Ministero riconosce in misura piena il solo servizio militare e civile svolto in costanza di nomina scolastica, mentre non attribuisce alcun punteggio al medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina.

E’, quindi, opportuno ed ancora possibile ricorrere per il riconoscimento del pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nominacon attribuzione di 12 punti per singolo anno e/o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

SI PRECISA CHE PER LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO NON OCCORRE ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE GPS, IN QUANTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO VIENE SUBITO RICONOSCIUTO UNA VOLTA OTTENUTO IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE FAVOREVOLE.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

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Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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VITTORIE STORICHE ATA SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO IL CONSIGLIO DI STATO, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE AL GIUDICE DEL LAVORO SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA

VITTORIE STORICHE ATA SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO IL CONSIGLIO DI STATO, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE AL GIUDICE DEL LAVORO SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO PIENO PUNTEGGIO.

LE VITTORIE

Dopo la definitiva vittoria al Consiglio di Stato, l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso scolastico, ha vinto anche al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, consentendo ad un nutrito gruppo di ricorrenti ATA di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

1) A seguito della favorevole Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021, il Consiglio di Stato, con la SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022, ha riconosciuto in via definitiva l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare CLICCA QUI).

2) In via ulteriore, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo di ricorrenti ATA, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tale Sentenza può ritenersi “STORICA” in quanto relativa ad un ricorso collettivo, e non meramente individuale, per cui rappresenta precedente unico al Giudice del Lavoro in materia.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle predette Sentenze:

(Consiglio di Stato) “ .. In sintesi, l’impianto motivazionale sul quale poggia l’anzidetto pronunciamento si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi: a) l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo; b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall’art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi; c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso entipubblici (art. 2050, comma 1 cit.); .. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando .. a) accoglie l’appello di cui all’epigrafe; b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati; ..”

(Tribunale di Roma) “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale non docente, l’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre la stessa identica previsione che vale per il personale docente ai sensi dell’art. 485, c. 7, del medesimo decreto. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 dell’atto normativo, che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.Quanto sopra non risulterebbe inoltre in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare evidente che la norma di cui all’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Secondo un principio generale, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). 2.3. In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, il D. del Ministero dell’Istruzione 50 del 3.3.2021 dev’essere necessariamente disapplicato, nella parte in cui, all. A del medesimo decreto, alla lett. a), sez. Avvertenze, è stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” in quanto illegittimo, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le graduatorie d’istituto di 3° fascia del personale ATA devono essere necessariamente riviste da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. ..”.

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L'UNIFORME ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Le vittorie conseguite dall'Avv. Buonanno trovano piena conferma nel favorevole, uniforme e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose e continuative decisioni, tra cui, ex multisOrdinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento positivo con la recente Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023.

In ogni caso, si intende precisare che il presente Ricorso che si propone al Giudice del Lavoro fà capo come massima Autorità Giudiziaria di riferimento alla Suprema Corte di Cassazione, che, come visto, mantiene un orientamento favorevole costante e continuativo in materia

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RICORSO ATA GIUDICE DEL LAVORO

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione degli operatori del personale ATA interessati al nuovo Ricorso al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel periodo di aggiornamento in corso 2021/2024 ed in quelli successivi.

Pertanto, è tuttora possibile ricorrere al Giudice del Lavoro per il riconoscimento in forma piena del punteggio per il servizio di leva (e civile assimilato) non in costanza di nomina per attribuzione al personale ATA di 6 punti per singolo anno e 0,50 per frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) operatori del Personale ATA, di qualsiasi figura professionale, che hanno svolto il servizio militare di leva o il servizio civile equiparato non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

SI PRECISA CHE PER LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO NON OCCORRE ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE ATA, IN QUANTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO VIENE SUBITO RICONOSCIUTO UNA VOLTA OTTENUTO IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE FAVOREVOLE.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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VITTORIE STORICHE I FASCIA GPS LAUREATI E ITP - L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA A LAUREATI ED ITP CON 24 CFU E/O 3 ANNI DI SERVIZIO – RICORSO GIUDICE DEL LAVORO I FASCIA GPS 2022/2024

VITTORIE STORICHE I FASCIA GPS LAUREATI E ITP - L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA A LAUREATI ED ITP CON 24 CFU E/O 3 ANNI DI SERVIZIO – RICORSO GIUDICE DEL LAVORO I FASCIA GPS 2022/2024.

LE VITTORIE

Con plurime storiche vittorie l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma consente l’inclusione in I fascia GPS sia a LAUREATI che ad ITP muniti di 24 CFU e/o con Servizio triennale statale.

Le vittorie assumono maggior rilievo in quanto sono state conseguite sia in forma individuale, che in via collettiva.

1) In ricorso collettivo a favore di docenti con laurea e 24 CFU e/o servizio triennale statale, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Sentenza del 28 Giugno 2022, disponendo l’inserimento contestuale dei ricorrenti in I fascia GPS.

2) La Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro, in riforma della negativa Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha accolto l’appello proposto a favore di docente laureato con 24 CFU, con Sentenza del 13 aprile 2022, disponendone l’inserimento in I fascia GPS in virtù del valore abilitante dei titoli.

3) In ricorso collettivo a favore di docenti muniti di diploma ITP e 24 CFU e/o servizio triennale, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Sentenza del 23 maggio 2022, disponendo l’inserimento contestuale dei ricorrenti in I fascia GPS.

4) In ricorso individuale a favore di docente munito di laurea e 24 CFU, il Tribunale di Messina – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Ordinanza dell'8 Agosto 2022, disponendo l’inserimento d'urgenza del ricorrente in I fascia GPS.

LE MOTIVAZIONI

Si allega, in primo luogo, l'Ordinanza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro dell'8 Agosto 2022 che ha, tra l'altro, chiarito che non incidono sul favorevole contenzioso dei 24 cfu le riforme in itinere, per cui tale positivo orientamento resta valido anche a fronte della riforma sui c.d. “60 CFU”, che peraltro al momento è in una fase meramente embrionale (per visionare il provvedimento CLICCA QUI).

Il Tribunale di Messina ha specificato, infatti, che in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che 1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...) Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia, tenuto conto che il ricorrente ha conseguito i 24 CFU prima di tale data.

Pertanto, per chi ha conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022 non si pone alcun limite all'inserimento per via giudiziale in I fascia Gps.

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Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle ulteriori Sentenze sopra citate:

“ .. Il legislatore delegato ha quindi dato attuazione ai principi espressi dall’art. 1 co. 181 facendo riferimento al possesso dei crediti formativi che, secondo questo testo della legislazione delegata, debbono essere posseduti in numero non inferiore a 24. Dunque la legislazione delegata si è mossa nella direzione sostenuta dai ricorrenti ed ha, di fatto, superato, senza più menzionarlo, il requisito dell’abilitazione. .. Questo esito interpretativo trova ulteriore conferma nel raffronto con la normativa dell’Unione Europea in particolare nel complesso normativo costituita dalla direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento del sistema delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55 del 20 novembre 2013. Nel definire all’art. 11 i livelli di qualifica, il legislatore europeo si riferisce esclusivamente ai cicli di studio o alla formazione professionale ed ai titoli conseguiti ad esito degli stessi, congiuntamente al pregresso esercizio della professione a cui la qualifica siriferisce, ovviamente in misura variabile in ragione del livello della qualifica a cui si vuole accedere. Al successivo art. 12 sono presi in considerazione i titoli di formazione assimilati e, tra questi, si fa riferimento esclusivamente ad “ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio” (comma primo), oppure “ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni” (comma secondo). E’ quindi condivisibile l’osservazione espressa nel ricorso laddove si afferma che “I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto attuativo e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa europea”. Anche queste ragioni, unitamente alle osservazioni espresse in precedenza sul diritto interno, confermano la fondatezza del ricorso laddove si chiede che sia riconosciuto il diritto dei ricorrenti, perché tutti forniti dei 24 C.F.U o dei 3 anni di servizio statale, all’inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto. ..”

“ .. In conclusione, rispetto alla formulazione originaria del D.Lvo 59/2017, fra i requisiti di accesso torna ad essere contemplata l’abilitazione, senza alcuna priorità, proprio perché c’è equivalenza rispetto al possesso dei 24 cfu, come rivela la congiunzione oppure, la quale evoca il concetto della scelta alternativa; tanto al solo fine di non penalizzare coloro che, prima dell’entrata in vigore dalla nuova disciplina di riordino, avessero già conseguito l’abilitazione in base al previgente sistema. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, .. , è doveroso concludere che il possesso di 24 CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento nella I^ Fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze, e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, del personale docente ..”

Sono state, quindi, condivise le argomentazioni sul valore abilitante di Laurea e Diploma ITP con 24 cfu e/o 3 anni di servizio statale, che ormai sono equivalenti all’abilitazione secondo il diritto interno ed il diritto europeo.

Le vittorie possono ritenersi "storiche" in quanto conseguite anche in ricorsi collettivi, e non meramente individuali, ed in quanto è stato riconosciuto il valore abilitante dei 24 CFU ed anche del servizio statale triennale (per tali motivi sono precedenti unici in materia).

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RICORSO I FASCIA GPS BIENNIO 2022/2024

Visto che il Ministero continua a vietare l’inserimento in I fascia GPS ai docenti con 24 CFU o 3 anni di servizio anche nell’aggiornamento del biennio 2022/2024, atteso che la nuova Ordinanza ministeriale richiede sempre il vetusto requisito dell’abilitazione, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze di I fascia in virtù del rinnovato orientamento.

La finalità del ricorso è quella di consentire l'inclusione in I fascia GPS e II fascia di Graduatorie d'Istituto in tutte le classi di concorso d’interesse.

- CHI PUO’ RICORRERE

  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con almeno 3 anni di Servizio in istituti scolastici Statali, senza limiti temporali, sia su materia comune che sostegno;
  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con 24 CFU (anche senza servizio) 
  • Diplomati ITP del “vecchio ordinamento” con diploma ante DM 39/1998 (anche senza 24 cfu e servizio)

Si precisa che per i diplomati della classe A066 sarà chiesta anche la confluenza in I fascia nella classe B016.

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MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO O INDIVIDUALE

Il ricorso è presentato a scelta dell’interessato/a in forma collettiva centralizzata o, in alternativa, in forma individuale.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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