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PLURIME VITTORIE A066 IN GPS – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

I PLURIMI PRECEDENTI FAVOREVOLI PASSATI IN GIUDICATO DEL TRIBUNALE DI ROMA CONSEGUITI DALL’AVV. BUONANNO

1) Con Sentenza n. 2640 del 23.3.2022 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Buonanno, esperto di diritto scolastico, responsabile legale di Osservatorio Docenti e delegato per le relazioni istituzionali dell’Associazione Nazionale Avvocati di Diritto Scolastico – ADS, con cui un nutrito gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze, sono stati riammessi.

Come noto, il Ministero escludeva i docenti della classe A066 se non già inseriti in precedenti periodi di aggiornamenti, vietando nuovi inserimenti, a causa della dichiarazione ad esaurimento di tale classe di concorso per effetto del Dpr n. 19/2016 – Tabella A.

L’Avv. Buonannoideatore e promotore da anni di iniziative a tutela dei docenti della classe A066ha superato tale preclusione vedendo accolte le proprie argomentazioni ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’istituto di III fascia.

2) Con ulteriore Sentenza n. 5016 del 16 Maggio 2023 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato nuovamente accolto il ricorso dell’Avv. Giuseppe Buonanno a favore di un ulteriore gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze e quindi riammessi.

3) Con nuova Sentenza n. 11445 del 15 Dicembre 2023 del medesimo Tribunale, è stato ulteriormente confermato tale orientamento positivo a favore di altro nutrito gruppo di ricorrenti A066, che quindi hanno visto riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle GPS.

4/5/6) Con le ulteriori Sentenze n. 9742 del 3 ottobre 2024, n. 12684 dell’11 dicembre 2024e n. 4139 del 3 aprile 2025 il medesimo Tribunale ha accolto ancora i ricorsi di vari docenti A066 difesi dall’Avv. Buonanno inizialmente esclusi tout court dalle graduatorie per le supplenze.

IL RISULTATO DIVIENE  ECCEZIONALE  IN QUANTO LE PRECITATE SENTENZE SONO PASSATE IN GIUDICATO, PER CUI L'INSERIMENTO DEI RICORRENTI E' STATO CONSEGUITO A TITOLO DEFINITIVO.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle Sentenze:

“ .. la normativa primaria indica un obiettivo, “la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso”, senza indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad “esaurimento” senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed i tempi dell’accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l’amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l’esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe “ad esaurimento” si accompagna una misura di sostanziale blocco degli ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti.

Per cui è apparsa condivisibile l’osservazione per cui si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l’ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri.

L’esclusione dei soli docenti A066 non già inseriti in precedenza si pone in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, pone chiaramente in luce l’illegittimità del requisito che ha finito per configurare l’attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo, violando il D. Lgs. n. 206 del 2007, che nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la “professione regolamentata” fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali. ..”.

I docenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno visto, quindi, riconosciuto il DEFINITIVO diritto all’inclusione nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’Istituto di III fascia in virtù del titolo idoneo all’insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto ritenuto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici.

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RICORSO INCLUSIONE GPS – G.I. IN A066 E CONFLUENZA SU B016

Visto che il Ministero continua a vietare nuovi inserimenti in A066, atteso che consente di aggiornare la A066 ai soli docenti già presenti nel precedente biennio, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze in virtù del rinnovato orientamento.

Quindi, è opportuno aderire per poter avere una sentenza positiva da far valere nel periodo di aggiornamento in corso e/o in ogni aggiornamento successivo.

La finalità del ricorso è quella di consentire almeno l'inclusione in II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'Istituto nella A066, e/o anche tramite eventuale confluenza nella classe di concorso affine B016, che presenta molteplici profili di equivalenza (tipologie diplomi di accesso, area disciplinare, funzione didattica, ambito e programmazione).

CHI PUO’ RICORRERE: chi è in possesso di titolo idoneo ad accedere alla classe A066 – Informatica, trattamento testi e non risultava già inserito nelle GPS e Graduatorie d’istituto negli ultimi bienni ed è attualmente escluso

Diplomi A066 sono: analista contabile; operatore commerciale; operatore turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; ragioniere e perito commerciale; ragioniere programmatore; segretario d’amministrazione; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici.

MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO

Il ricorso è presentato in forma collettiva centralizzata.

E’ messa gratuitamente a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.

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- ADESIONE ENTRO: 20 DICEMBRE 2025

Essendo essenziale poter conseguire un risultato in tempi ragionevoli, è opportuno aderire quanto prima e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 20 Dicembre 2025

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al 3470934313 (messaggi in forma scritta no audio) 

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSI ATA E DOCENTI PIENO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE/CIVILE NON IN COSTANZA DI NOMINA – DOPO PLURIME VITTORIE, SI RICORRE AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO, ANCHE IN VIA CONTESTUALE, PER 1 FASCIA ATA, 3 FASCIA ATA E GPS DOCENTI

RICORSI ATA E DOCENTI PIENO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE/CIVILE NON IN COSTANZA DI NOMINA – DOPO PLURIME VITTORIE, SI RICORRE AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO, ANCHE IN VIA CONTESTUALE, PER 1 FASCIA ATA, 3 FASCIA ATA E GPS DOCENTI

 

IL CONTEGNO ILLEGITTIMO DEL MINISTERO

Come noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito applica un illegittima valutazione del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina sia per il Personale Ata, che per il Personale Docente.

Al Personale Ata, sia nella 1 Fascia (Graduatorie Permanenti - 24 mesi), che nella 3 fascia (Graduatorie d’Istituto), viene riconosciuto al servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina l’irrisorio punteggio di 0,60 punti annui, mentre chi ha svolto il medesimo servizio in costanza di nomina riceve 6 punti annui, pertanto un punteggio 10 volte superiore.

Al Personale Docente, nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e correlate Graduatorie d’Istituto, al servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina non è riconosciuto alcun punteggio (0 punti = totale disconoscimento), mentre chi ha svolto il medesimo servizio in costanza di nomina riceve 12 punti annui, pertanto sussiste una differenza “abnorme”.

 

LE PLURIME VITTORIE DELL’AVV. BUONANNO

L’Avv. Giuseppe Buonanno, esperto di diritto scolastico, responsabile legale di Osservatorio Docenti e delegato per le relazioni istituzionali dell’Associazione Nazionale Avvocati di Diritto Scolastico – ADS, ha conseguito plurime vittorie sia per Ata che per Docenti, sia al Giudice del Lavoro che presso la Giustizia Amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), facendo riconoscere il pieno punteggio (6 punti annui = ATA / 12 punti annui = Docenti) al servizio militare e civile non in costanza di nomina, con sentenze in numerosi casi passate in giudicato e, quindi, divenute “definitive”.

Si elencano le vittorie dell’Avv. Buonanno come di seguito:

ATA

1) CONSIGLIO DI STATO: Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021e successiva SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022 divenuta definitiva (per visionare CLICCA QUI)

2) TAR LAZIO ROMA: Sentenza n. 11633 del 13 Giugno 2025 

3) TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. LAVORO: SENTENZA N. 6165 del 28 Giugno 2022 divenuta definitiva; ALTRE n. 12 SENTENZE collettive favorevolidiffusamente conseguite in data 17 Ottobre 2023, 11 Aprile 2024 e 30 Gennaio 2025, tra cui varie sono passate in giudicato riconoscendo il maggior punteggio a titolo definitivo

4) CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZ. LAVORO: doppia Sentenza collettiva favorevole del 26 Aprile e 15 Ottobre 2024

DOCENTI

1) TAR LAZIO ROMA: Ordinanza n. 3751 del 13 Agosto 2024

2) TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. LAVORO: SENTENZA N. 6164 del 28 Giugno 2022 divenuta definitiva; ALTRE n. 6 SENTENZE collettive favorevolidiffusamente conseguite in data 16 Novembre 2023, 5 e 7 Febbraio 2024, 11 Aprile 2024 e 30 Gennaio 2025, tra cui varie sono passate in giudicato riconoscendo il maggior punteggio a titolo definitivo

3) CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZ. LAVORO: doppia Sentenza collettiva favorevole del 6 Agosto e 18 Settembre 2025

IN TUTTE LE PRECITATE SENTENZE SI SPECIFICA LA VALIDITA’ SIA A FAVORE DEL SERVIZIO MILITARE, SIA A FAVORE DEL SERVIZIO CIVILE, CON RIFERIMENTO SIA AI PERIODI DI AGGIORNAMENTO IN CORSO, SIA CON RIFERIMENTO AI FUTURI PERIODI DI AGGIORNAMENTO.

 

SITUAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Facendo una valutazione complessiva della situazione giurisprudenziale, risulta quanto segue.

1) ATA = ORIENTAMENTO TAR E CONSIGLIO DI STATO = FAVOREVOLE: presso la Giustizia Amministrativa di TAR e Consiglio di Stato l’orientamento è positivo per il personale ATA, in particolare il Consiglio di Stato, suprema corte di giustizia amministrativa, conferma da tempo un costante orientamento favorevole che riconosce 6 punti annui al servizio militare/civile non in costanza di nomina (v. ex multis Sentenze n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019, n. 2151 del 9.4.2018, n. 3286 del 27.04.2022, n. 1720 del 10.03.2022, n. 266 del 9 Gennaio 2023, n. 4226 del 27.4.2023, n. 145 del 4 gennaio 2024, n. 9864 del 9.12.2024, n. 3367 del 17.4.2025, n. 3318 del 16.4.2025).

A tale orientamento si è ormai conformato anche il TAR LAZIO a partire dalle recenti Sentenze nn. 3092 e 3095 del 12.2.2025 (a cui stanno seguendo numerose altre pronunce favorevoli).

2) ATA = ORIENTAMENTO GIUDICE DEL LAVORO = INCERTO: mentre presso il Giudice del Lavoro (Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione) l’orientamento per il personale ATA è incerto, in quanto pur a seguito di numerose sentenze favorevoli della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (v. Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021, Ordinanze n. 8586 del 29 Marzo 2024 e n. 15965 del 7 Giugno 2024), si sono aggiunte anche pronunce negative (v. Cass. nn. 22429/2024 e 22432/2024), che rendono quindi incerto l’esito del giudizio.

3) DOCENTI = ORIENTAMENTO TAR, CONSIGLIO DI STATO E GIUDICE DEL LAVORO = FAVOREVOLE: per il personale Docente, invece, l’orientamento è diffusamente positivo sia presso il Giudice del Lavoro (Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione), che presso il Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), in quanto i Giudici ritengono comunemente che il totale disconoscimento di punteggio al servizio militare/civile non in costanza di nomina (0 punti anziché 12) è sempre illegittimo (v. Cassazione – Sez. Lavoro, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021, Ordinanze n. 8586 del 29 Marzo 2024 e n. 15965 del 7 Giugno 2024; v. Consiglio di Stato, Sentenze nn. 11235 e 11239 del 27.12.2023, Sentenza n. 2854 del 3.4.2024; v. Corte d’Appello di Roma – Sez. Lavoro, Sentenze del 28.2.2023, 6.8.2025 e 18.9.2025; v. Tar Lazio Roma, Sentenze nn. 9034 e 9036 del 12.5.2025).

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RICORSI TAR + GIUDICE DEL LAVORO ATA + DOCENTI

In base alla situazione giurisprudenziale esposta, si propone ricorso per il personale ATA e Docente sia presso la Giustizia Amministrativa (TAR), sia presso il Giudice del Lavoro, anche contestualmente.

Per il personale ATA saranno predisposti ricorsi specifici per la 1 Fascia (Graduatoria Permanente – 24 mesi) e per la 3 Fascia (Graduatorie d’Istituto).

Si precisa che i ricorsi al TAR saranno depositati in funzione dei nuovi aggiornamenti delle graduatorie Ata e Docenti, ossia quando saranno pubblicati i nuovi bandi di aggiornamento.

E’ possibile aderire sia ad un singolo ricorso, sia ad un doppio ricorso, sia ad un quadruplice ricorso, in base alla propria condizione.

L’interessato/a può, in primo luogo, aderire come Ata o come Docente in una singola sede giudiziale, TAR o Giudice del Lavoro, a sua scelta.

Se l’operatore ATA è inserito sia nelle Graduatorie di 1 fascia che di 3 fascia può aderire al doppio ricorso ATA 1 Fascia e ATA 3 fascia al TAR o al Giudice del Lavoro a sua scelta.

Se l’interessato/a è inserito/a sia nelle Graduatorie Ata, che nelle GPS Docenti, può aderire al doppio ricorso come Ata e Docente al TAR o al Giudice del Lavoro a sua scelta.

Se, invece, vuole ricorrere in ambo le sedi giudiziali, TAR e Giudice del Lavoro, sia come Ata, che come Docente, può aderire al quadruplice ricorso TAR + GDL Ata + Docente.

Parimenti, può aderire al quadruplice ricorso l’operatore ATA inserito sia in 1 fascia che in 3 fascia che vuole ricorrere sia al TAR che al Giudice del Lavoro per entrambe le fasce.

Ricapitolando:

1) Opzione 1 ricorso: singolo ricorso al Tar o al Giudice del Lavoro come Ata (1 fascia o 3 fascia) o come Docente

2) Opzione 2 ricorsi: doppio ricorso al TAR e al Giudice del Lavoro come ATA (1 fascia o 3 fascia) o come Docente; doppio ricorso sia come ATA (1 fascia o 3 fascia) che come Docente al TAR o al Giudice del Lavoro; doppio ricorso come ATA sia in 1 fascia che in 3 fascia al TAR o al Giudice del Lavoro

3) Opzione 4 ricorsi: quadruplice ricorso sia come Ata (1 fascia o 3 fascia) che come Docente sia al TAR che al Giudice del Lavoro (doppia categoria in doppia sede); quadruplice ricorso come ATA sia in 1 fascia che in 3 fascia sia al TAR che al Giudice del Lavoro (doppia fascia Ata in doppia sede).

 

RETTIFICA SENZA RINVII

SI PRECISA CHE LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO PUO’ ESSERE DISPOSTA DAL MOMENTO IN CUI SI OTTIENE LA SENTENZA FAVOREVOLE, CHE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, QUINDI ANCHE NEL CORSO DEL PERIODO DI AGGIORNAMENTO, SENZA DOVER ATTENDERE NECESSARIAMENTE L’AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO E SENZA ESSERE VINCOLATI ALLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGGIORNAMENTO.

LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PUO' ESSERE, INFATTI, DISPOSTA – A FRONTE DI UNA SENTENZA POSITIVA - IN OGNI MOMENTO, TRAMITE APPOSITO DECRETO DIRIGENZIALE AD HOC.

 

DEPOSITO RICORSI AL TAR

SI PRECISA CHE I RICORSI AL TAR, ESSENDO SOGGETTI A TERMINI PERENTORI LEGATI ALL’ADOZIONE DEI BANDI DI AGGIORNAMENTO, SI POTRANNO DEPOSITARE IN FUNZIONE DEI NUOVI AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE ATA E DOCENTI, QUINDI ALLA PUBBLICAZIONE DEI NUOVI BANDI DI AGGIORNAMENTO.

E', quindi, opportuno aderire quanto prima al fine di poter ottenere il maggior punteggio (ATA = 6 punti per singolo anno e 0,50 per frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.) / DOCENTI = 12 punti per singolo anno e/o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

 

CHI PUO’ RICORRERE

1) operatori del Personale ATA, di qualsiasi figura professionale, sia di 1 fascia che di 3 fascia, che hanno svolto il servizio militare di leva o il servizio civile equiparato non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

2) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

E’ messa gratuitamente a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici scolastici.

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- ADESIONE ENTRO: 20 DICEMBRE 2025

Essendo essenziale poter conseguire un risultato in tempi ragionevoli, è opportuno aderire quanto prima e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 20 Dicembre 2025

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al 3470934313 (messaggi in forma scritta no audio)

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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CONCLUSO L'EVENTO "QUESTIONI DI ATTUALITÀ NELLA SCUOLA ITALIANA - PROFILI INTERDISCIPLINARI DI DIRITTO SCOLASTICO"

Si è concluso proficuamente l'evento formativo "Questioni di attualità nella scuola italiana - Profili interdisciplinari di diritto scolastico" trasmesso il 9 Luglio 2025 (ore 15/17) in diretta streaming tramite la piattaforma FAD dell'Ordine degli Avvocati di Roma (fruibile anche in differita sulla medesima piattaforma o tramite il canale YouTube dell'Ordine), in cui ho partecipato come Relatore.
 
Un sentito ringraziamento al Presidente Avv. Paolo Nesta, all'Avv. Carla Canale e all'Avv. Giorgio Leccisi per l'alta professionalità dimostrata nelle funzioni di coordinatore e moderatore.
 
Un ringraziamento agli altri illustri Relatori per la trattazione interdisciplinare dei temi di maggiore attualità del diritto scolastico, nonchè a Tutti i colleghi che hanno seguito l'evento.
 
Avv. Giuseppe Buonanno
 

 

 

 

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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERO SOSTEGNO: COMMENTO AL DECRETO ATTUATIVO N°77/2025 SUI PERCORSI INDIRE/UNIVERSITÀ

Si è conclusa la Tavola Rotonda sul "Riconoscimento dei titoli estero sostegno: commento al decreto attuativo n°77/2025 sui percorsi Indire/Università" in modalità streaming organizzata dall’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale”, con il mio intervento in qualità di relatore unitamente al Prof. Avv. Maurizio Danza e all'Avv. Paolo Zinzi, in cui sono stati esaminati i problemi applicativi del Decreto Interministeriale n. 77/25 sotto il profilo amministrativo e dei rimedi giudiziari.

Un sentito ringraziamento a Tutti i Colleghi partecipanti per la vivace interazione, al Presidente Avv. Giuseppe Versace ed agli altri Relatori.

Avv. Giuseppe Buonanno



 

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