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RICORSO I FASCIA GPS: 24 CFU, 3 ANNI DI SERVIZIO, ITP “VECCHIO ORDINAMENTO”: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS – ADESIONI ATTIVE

RICORSO I FASCIA GPS: 24 CFU, 3 ANNI DI SERVIZIO, ITP “VECCHIO ORDINAMENTO”: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS – ADESIONI ATTIVE.

- TRE ANNI DI SERVIZIO

Il servizio triennale presso istituti scolastici statali ha avuto riconoscimenti rilevanti, come nelle ultime procedure concorsuali ed abilitative indette dal Ministero dell’Istruzione.

Paradossalmente, però, il Ministero, continua a chiedere il titolo di abilitazione per accedere alla fascia primaria delle graduatorie per le supplenze (I Fascia GPS - Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che coincide con la II Fascia delle Graduatorie d’Istituto).

Escludere dalla I fascia i docenti con servizio triennale statale genera una disparità di trattamento tra situazioni analoghe: infatti, con il medesimo servizio si accede a concorsi e procedure (prima) riservate agli abilitati, ma non si può accedere alla I fascia delle graduatorie per le supplenze.

Tali conclusioni hanno trovato conferma nell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Sentenza Mascolo), condivisa dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 187/2016 e dal Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 4167 del 30 Giugno 2020 (“ .. l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C22/13, da C61/13 a C63/13 e C418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. ..”).

Pertanto, è possibile rinvenire fondamenti giuridici che equiparano il servizio triennale all’abilitazione.

- 24 CFU

Medesime conclusioni valgono per i laureati e diplomati in possesso dei 24 CFU, che hanno parimenti diritto ad accedere in I fascia GPS e (contestualmente) in II fascia di Graduatorie d’Istituto.

Infatti, dal complessivo quadro normativo, è possibile trarre previsioni che equiparano Laurea/Diploma con 24 CFU all’abilitazione, a partire dall’attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 1, c. 181, lett. b), Legge n. 107/2015 e provv. segg., in particolare il D. Lgs. 59/2017, secondo cui alle procedure di reclutamento potranno prendere parte tutti i candidati in possesso dei titoli di studio (diploma o laurea) validi per l’accesso alle rispettive classi concorsuali: si accede sulla base del solo diploma (ITP) o titolo di Laurea con 24 CFU.

Pertanto, tali titoli rappresentano il requisito sufficiente di accesso a concorsi prima riservati ai docenti “abilitati”, e funzionali addirittura all’immissione in ruolo. I medesimi titoli legittimano parimenti la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (v. DM 92/19; DM 95/20), prima riservati ai soli abilitati.

Con tali riforme è stato di fatto espunto dall’ordinamento l’istituto dell’ “abilitazione”, divenuto recessivo in favore del requisito (ormai) ordinario del possesso congiunto di Laurea o Diploma e 24 CFU.

- ITP “VECCHIO ORDINAMENTO

Medesimi argomenti positivi sono estensibili alla peculiare categoria dei docenti ITP – Insegnanti Tecnico Pratici in possesso di diplomi del V.O. (Vecchio Ordinamento), da intendersi ragionevolmente come quelli conseguiti anteriormente al DM n. 39/1998, che ha fissato ex novo la disciplina dei titoli di accesso alle classi concorsuali.

Difatti, come riconosciuto da recente provvedimento giudiziale, il diploma ITP in questione è originariamente abilitante, posto che anteriormente alla riforma delle classi concorsuali del DM 39/1998 e all’avvento dell’istituto dell’abilitazione, per l’insegnamento su posti di insegnante tecnico pratico il Testo Unico dell’Istruzione (D. Lgs. 297/1994) riconosceva come abilitante, a qualsiasi fine, il solo diploma.

Inoltre, a seguito delle più recenti riforme, è confermato che per la partecipazione ai concorsi su posti ITP almeno fino all’a.s. 2024/2025 è sufficiente il solo diploma.

Tali titoli, si noti, non hanno ricevuto alcuna modifica, nei contenuti e/o denominazioni, da quando originariamente ritenuti idonei all’insegnamento, e pertanto preservano fino ad ora l’originaria (e riconosciuta) portata abilitante.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Pertanto, le categorie che possono aderire al ricorso sono:

  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con almeno 3 anni di Servizio in istituti scolastici Statali, senza limiti temporali, sia su materia comune che sostegno;

 

  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con 24 CFU (anche senza servizio)

 

  • Diplomati ITP del “vecchio ordinamento” con diploma ante DM 39/1998 (anche senza 24 cfu e servizio)

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- PRECEDENTI FAVOREVOLI E UTILITA’: è opportuno chiarire che il ricorso viene presentato allegando numerosi precedenti favorevoli della magistratura del lavoro, tra cui, ex multis, Corte Appello di Ancona, Tribunali di Roma, Messina, Parma, Siena, Cosenza, Salerno, La Spezia, Cassino, Termini Imerese, Monza, Patti, Potenza, Busto Arsizio.

Inoltre, l’utilità del ricorso appare evidente, posto che se si ottiene l’inserimento in I fascia si può rivendicare il diritto all’immissione in ruolo, su posti ancora residui, ai sensi della procedura straordinaria dell’art. 59, comma 4, D. Lgs. n. 73/2021 (Decreto Sostegni – bis) (su posto comune per chi ha 3 anni di servizio maturati negli ultimi 10 anni scolastici), e la priorità nell’assegnazione delle supplenze di più lunga durata.

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- MODALITA’ DEL RICORSO: INDIVIDUALE

Da un opportuno esame, la modalità di ricorso più consona alla presente azione è quella del Ricorso Individuale presso il Giudice del Lavoro dell’ambito provinciale d’interesse.

Ciò sia per prevenire potenziali limiti di tipo procedurale, sia per assicurare un impostazione difensiva “personalizzata”.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale competente.

Si garantisce, pur in presenza di un ricorso individuale ad hoc, un importo di adesione di favore.

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- ADESIONI ATTIVE: le adesioni al presente ricorso sono ATTIVE. Il deposito del ricorso avverrà in tempi ravvicinati alla data di formalizzazione dell’adesione.   

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legaledel sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

 

 

 

 

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I docenti impossibilitati a causa del covid hanno diritto alle prove suppletive, anche per il TFA sostegno

Ammissione del Tar Lazio Roma con Ordinanza n. 137 del 13.01.2021

Con Ordinanza del Tar Lazio Roma n. 137 del 13 gennaio 2021 è stata disposta l’ammissione con riserva di alcuni docenti, assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, alla prova scritta del TFA – Sostegno V° Ciclo – 2019/2020, i quali erano stati inizialmente esclusi essendo impossibilitati a partecipare in presenza alla prova a causa dell’emergenza sanitaria Covid.

Il Ministero aveva assunto una posizione di chiusura, secondo cui, nonostante la situazione di eccezionale gravità legata alla diffusione del Covid, che ha reso per molti impossibile partecipare di persona alle prove di concorsi o corsi di specializzazione, non sarebbe stato possibile riammettere tali soggetti in via suppletiva, nemmeno tramite la modalità telematica a distanza.

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Consiglio di Stato – Ordinanza n. 1702-2019 del 01 aprile 2019

Laureati in II fascia: conferma collegiale del Consiglio di Stato.

Si segnala la conferma dell’inserimento in II fascia da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza collegiale in giudizio avente ad oggetto l’ammissione in II fascia di Graduatorie d’Istituto dei Laureati non abilitati, tra cui anche Dottori di Ricerca e Specializzati post lauream.

Con Ordinanza n. 1702 dell’ 1 Aprile 2019, infatti, il Consiglio di Stato ha disposto espressamente: ” .. Accoglie l’appello cautelare, confermando la misura cautelare monocratica ..”, che dispone l’inserimento in II fascia dei laureati appellanti nelle classi d’interesse della tabella A – D.P.R. 19/2016 e su posti di sostegno ove richiesto. 

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ITP in II fascia: il Consiglio di Stato rigetta l’istanza di sospensiva del MIUR e conferma inserimento in II fascia. Nuova rilevante vittoria

Si segnala la nuova rilevante vittoria conseguita dall’Avv. Giuseppe Versace in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Buonanno in fase cautelare al Consiglio di Stato a favore dei docenti ITP – Insegnanti Tecnico Pratici in giudizio avente ad oggetto l’ammissione in II fascia di Graduatorie d’Istituto.

Con Ordinanza n. 1217 dell’8 marzo 2019 (RG 524/2019) il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza del MIUR che chiedeva di sospendere l’efficacia della Sentenza del TAR Lazio Roma (n. 8038/2018) che aveva disposto l’inserimento in II fascia dei docenti ITP ricorrenti.

Nello specifico il Consiglio di Stato ha condiviso la strategia difensiva dei difensori Versace/Buonannorigettando l’istanza del MIUR con la seguente formula piena: “... è assorbente il rilievo per cui della relativa tutela manca il presupposto del periculum. Il Ministero appellante lo identifica (appello, p. 9 in fondo) con un’esigenza di corretta organizzazione dei “contingenti scolastici”, che non tollererebbe la permanenza in graduatorie di soggetti non aventi diritto. Si tratta però di un interesse allegato in forma generica, là dove la difesa dei ricorrenti appellati ha dimostrato (v. contratti allegati come doc. 6 nel grado) che gli interessati sono al momento impegnati in supplenze, anche nel ruolo di docenti di sostegno, cui sono stati adibiti per mancanza di colleghi specificamente qualificati; PQM. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’istanza cautelare (ricorso numero: 524/2019)”.

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