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RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO TITOLO ESTERO GPS 2022/2024

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RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO TITOLO ESTERO GPS 2022/2024 – ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023.

Il Ministero ha indetto l’aggiornamento delle GPS per il nuovo biennio 2022/2024 prevedendo particolari limitazioni rispetto all’inserimento con riserva in I fascia degli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento.

La nuova Ordinanza prevede che gli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento possono inserirsi in I fascia con riserva solo se entro il termine di scadenza della domanda di aggiornamento delle GPS è già decorso il termine di 4 mesi (dal deposito dell’istanza di riconoscimento) entro cui il Ministero è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento.

E’ evidente che restano esclusi dalla I fascia tutti coloro i quali hanno conseguito il titolo estero in data che non consente di rispettare tale termine.

Inoltre, pur quando il docente possa inserirsi con riserva in I fascia, l’Ordinanza esclude che tale inserimento sia utile alla nomina e alla stipula di contratto di supplenza fino allo scioglimento della riserva, indicando l’opportunità di essere inseriti nella fascia peggiorativa per cui si possiedono già pieni titoli.

A fronte di ciò, l’azione giudiziale contro il silenzio del Ministero per il definitivo riconoscimento del titolo estero appare la più efficace, visto che consentirebbe di superare il problema dell’inserimento con riserva che al momento non offre garanzie di nomina.

Pertanto, in occasione del nuovo aggiornamento GPS 2022/2024, è opportuno contrastare subito il problema dell’inerzia del Ministero avverso le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all’estero (ex multis, Spagna, Romania, Bulgaria, Cipro, etc.), così da avere in tempi rapidi una Sentenza che possa obbligare il Ministero a pronunciarsi a titolo definitivo sul riconoscimento del titolo.

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi molto rapidi (anche 30 gg.) il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

E’ possibile chiedere in subordine la pronuncia del Tar sulla fondatezza dell’istanza di riconoscimento, che potrebbe condurre alla condanna del Ministero a riconoscere direttamente il titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevole, avendo accolto in numerosi casi le richieste dei ricorrenti, tra cui le recenti vittorie conseguite dall’Avv. Giuseppe Buonanno di Osservatorio Docenti con, ex multis, le Sentenze del Tar Lazio Roma n. 4499 e n. 4503 del 13.04.2022, n. 6333 del 18.05.2022 e n. 6633 del 23.05.2022, conseguite sia su materie comuni, che sul sostegno:“ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina contestualmente un Commissario ad Acta, ossia un organo che si sostituirà immediatamente nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero risulti inadempiente anche rispetto al termine fissato dal TAR.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha una breve durata e quindi consente di ottenere la Sentenza conclusiva in pochi mesi.

Come anticipato, il ricorso assume particolare rilievo per il nuovo aggiornamento GPS 2022/2024, visto che l’inserimento con riserva non offre garanzie di nomina e supplenze, per cui è opportuno agire per superare il problema della riserva e ottenere in tempi rapidi la pronuncia definitiva sul riconoscimento del titolo estero.

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È ULTERIORMENTE OPPORTUNO RICORRERE DOPO LA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Gli esiti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, che hanno confermato le Sentenze vittoriose già conseguite al Consiglio di Stato dall’Avv. Buonanno n. 5948 e n. 5953 del 13.07.2022, ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento (per maggiori approfondimenti su Plenaria e vittorie dell'Avv. Buonanno al Consiglio di Stato sui titoli esteri CLICCA QUI).

Infatti, dalle conclusioni della Plenaria si trae il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento, senza alcuna ulteriore dilazione.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare i tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di parte, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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- L’URGENZA LEGATA ALLA FINESTRA ANNUALE DELLE GPS: è opportuno agire sollecitamente in vista dell’apertura della finestra annuale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 112/2022, che consentirà di dichiarare i titoli di abilitazione su materia comune e su sostegno al fine dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS con validità già dal prossimo a.s. 2023/2024; se, infatti, si ottiene il riconoscimento del titolo estero si ha diritto all’inserimento a PIENO TITOLO in I fascia GPS ed a beneficiare di ogni diritto assunzionale; la finestra è prevista entro la conclusione dell’a.s. 2022/2023, in ogni caso entro l’estate del 2023.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Viste le ragioni di urgenza legate alla finestra annuale delle GPS ed essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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