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Docenti di seconda fascia e abilitazione insegnanti precari: le mozioni approvate in Aula Senato

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Il 28 febbraio 2017 l’Aula del Senato ha approvato un ordine del Giorno e due mozioni in materia di docenti di seconda fascia e abilitazione degli insegnanti precari.

Per effetto dell’approvazione di questi atti il Governo si è impegnato a:

· proseguire nel consolidamento dell'organico, che comprenda anche i posti di sostegno;

· monitorare e censire la consistenza delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso, al fine di determinare il fabbisogno di insegnanti anche in relazione alle classi di insegnamento per le quali le rispettive graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito siano attualmente esaurite o prossime all'esaurimento;

· definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di prospettare un percorso riservato semplificato di immissione in ruolo per gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

· prevedere modalità di immissione in ruolo in favore dei docenti che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio iscritti nelle seconde e nelle terze fasce delle graduatorie di istituto. Tali modalità dovranno prevedere percorsi riservati semplificati, modificando la fase transitoria prevista all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, e tenendo in considerazione la cospicua giurisprudenza in materia;

· determinare quanti posti saranno a disposizione delle seconde e terze fasce di istituto e per quanto tempo durerà la fase transitoria;

· garantire l'assunzione di insegnanti specializzati di sostegno;

· consentire ai neolaureati adeguate possibilità di accesso ai ruoli della scuola;

· valorizzare pienamente la formazione e l'esperienza dei docenti

ORDINE DEL GIORNO

G1

PUGLISI , DI BIAGIO , BARANI , MARCUCCI , CONTE , DI GIORGI , BERGER , FASIOLO , Elena FERRARA , IDEM , LANIECE , LO MORO , Luigi MARINO , MARTINI , MICHELONI , RUTA , RICCHIUTI , ZAVOLI , ZIN , MAZZONI , AMORUSO , AURICCHIO , COMPAGNONE , D'ANNA , FALANGA , GAMBARO , IURLARO , LANGELLA , Eva LONGO , MILO , PAGNONCELLI , PICCINELLI , SCAVONE , VERDINI

Approvato

Il Senato,

premesso che :

all'inizio della XVII Legislatura, nel 2013, erano migliaia gli insegnanti precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, i cui diritti, a seconda della categoria di appartenenza, erano diversi e, spesso, contrapposti, a causa dei diversi sistemi di formazione iniziale e di reclutamento succedutisi negli anni a seguito dell'avvicendarsi dei Governi;

nel ripercorrere l'annosa vicenda, occorre ricordare che il ministro Fioroni aveva creato per il precariato storico le graduatorie ad esaurimento con un piano di assunzioni di tre anni risolutivo del problema;

purtroppo, con il ministro Gelmini sono state "tagliate" 85.000 cattedre, sono state riaperte le graduatorie in modo assolutamente improvvido e foriero di ulteriori incertezze, sono state chiuse le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), sono stati istituiti i tirocini formativi attivi (TFA) senza valore concorsuale e non è stato bandito alcun concorso nel corso dei 5 anni del Governo Berlusconi IV;

il ministro Profumo ha dato avvio al nuovo sistema di abilitazione, indicendo, ma in date diverse, corsi di TFA e percorsi abilitanti speciali (PAS) e bandendo, dopo molti anni, un concorso nel 2012, aperto anche ai non abilitati;

il Governo Renzi ha cercato di mettere ordine, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, alla disordinata stratificazione delle norme e all'insostenibile precarietà lavorativa degli insegnanti, con un piano straordinario di reclutamento di 100.000 docenti delle graduatorie ad esaurimento, comprensivo di 50.000 nuovi posti necessari per il potenziamento dell'offerta formativa e bandito nel 2016 un concorso per 63.712 posti, di cui 57.611 comuni, relativi, cioè, alle varie discipline, e 6.101 di sostegno, riservato agli abilitati;

il nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti previsto dalla suddetta legge rappresenta lo strumento che porterà alla definitiva stabilizzazione degli insegnanti precari, garantendo la tanto sospirata continuità didattica per gli studenti, inserendoli in un percorso di formazione e tirocinio retribuito triennale che li immette dopo la valutazione finale direttamente in ruolo;

l'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 prevede, infatti, fra i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i decreti legislativi attuativi, il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;

premesso inoltre che :

la sentenza della terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, relativa al divieto della reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi, ha deciso nel senso che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (...) deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale (...) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo";

la Corte costituzionale, con la sentenza 12 luglio 2016, n. 187, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino";

tenuto conto dello ìus superveniens rappresentato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, la Corte costituzionale ha ritenuto che la legge rispondesse ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia prevedendo "procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo";

l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi;

considerato che :

tutti questi problemi trovano una risposta nello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attualmente all'esame delle Camere (atto del Governo n. 377);

la finalità dello schema di decreto legislativo, che supera finalmente l'attuale sistema di accesso alla professione docente, disegna un nuovo modello di formazione iniziale e di accesso del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia sui posti comuni che su quelli di sostegno;

nel portare a termine questo ambizioso disegno, il provvedimento non dimentica le variegate situazioni attualmente esistenti nell'ambito della formazione iniziale e del reclutamento e, a tal fine, definisce una fondamentale disciplina transitoria;

in particolare, lo schema di decreto legislativo prevede che, nelle more dell'entrata in vigore, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, potrà essere indetto un (nuovo) corso di TFA per le classi di concorso e tipologia per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali;

ed ancora, prevede che quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado sia riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che, alla data di entrata in vigore, sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo,

impegna il Governo :

1) a proseguire nel progressivo consolidamento, avviato con la legge di bilancio per l'anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), dell'organico di fatto nell'organico dell'autonomia delle scuole, che comprenda anche i posti di sostegno per garantire la necessaria continuità didattica, corrispondendo alle effettive esigenze degli alunni e degli studenti con disabilità;

2) a monitorare e censire la consistenza delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso attualmente in fase di chiusura, al fine di determinare il fabbisogno di insegnanti anche in relazione alle classi di insegnamento per le quali le rispettive graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito siano attualmente esaurite o prossime all'esaurimento, armonizzando le necessarie esigenze della fase transitoria con le tempistiche e modalità di avvio del nuovo sistema di reclutamento;

3) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di prospettare un percorso riservato semplificato di immissione in ruolo per gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

4) a prevedere modalità di immissione in ruolo in favore dei docenti che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio iscritti nelle seconde e nelle terze fasce delle graduatorie di istituto. Tali modalità dovranno prevedere percorsi riservati semplificati, modificando la fase transitoria prevista all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, e tenendo in considerazione la cospicua giurisprudenza in materia;

5) a determinare quanti posti saranno a disposizione delle seconde e terze fasce di istituto e per quanto tempo durerà la fase transitoria;

6) a garantire l'assunzione di insegnanti specializzati di sostegno;

7) a consentire ai neolaureati adeguate possibilità di accesso ai ruoli della scuola;

8) a valorizzare pienamente la formazione e l'esperienza dei docenti

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(1-00730) (testo 2) (28 febbraio 2017)

PELINO , MARIN , GIRO , SIBILIA , GASPARRI , MANDELLI , FASANO , PICCOLI , MALAN , Mariarosaria ROSSI . -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

in tutti i Paesi avanzati, l'educazione scolastica e la qualità del servizio dell'insegnamento sono considerati un elemento fondamentale per la crescita e per lo sviluppo del Paese;

le numerose riforme del sistema scolastico attuate in Italia dall'inizio del '900 testimoniano, da un lato, una sua criticità e, dall'altro, l'importanza attribuita dai Governi alla scuola, indipendentemente dal fatto che le scelte abbiano avuto risultati positivi per il sistema e per gli studenti;

la Corte di cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27363, ha come noto condannato l'"abuso" del precariato nella pubblica amministrazione, aderendo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cass., sent. n. 27363 del 23 dicembre 2014; Corte giust. Ue, Sez. III, 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, R. Mascolo ed altri c. Ministero dell'istruzione ed altri) e precisando che, qualora il precariato superi complessivamente 36 mesi, si avrebbe diritto all'immissione in ruolo, senza concorso specifico;

il documento programmatico "La Buona Scuola" ha indicato l'innovazione e il cambiamento come obiettivi di fondo; generalmente, un cambiamento indotto da un'innovazione è volto al conseguimento di un miglioramento organizzativo-strutturale, che si traduce in efficienza e quindi in riduzione di costi o aumento di profitto a parità di risorse impiegate;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", non ha risolto la questione del precariato scolastico e permane una situazione di incertezza, permanendo punti irrisolti sul reclutamento e incertezze, sul numero e sulla collocazione geografica dei posti;

in fase di approvazione della legge da parte delle Camere, è stato infatti stigmatizzato come il provvedimento non risolvesse i rilievi mossi all'Italia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 26 novembre 2014, ed è stata posta la questione se fosse realmente possibile escludere dalla stabilizzazione i 6.000 idonei del concorso pubblico del 2012, i 33.000 abilitati dal tirocinio formativo attivo (TFA), i 69.000 abilitati dal percorso abilitante speciale, i 9.000 laureati in Scienze della formazione primaria che, dopo il 2010/2011, non possono più accedere alle graduatorie a esaurimento (GaE), i 30.000 docenti di scuola di infanzia, i 55.000 diplomati magistrali, il cui titolo di studio è abilitante, e i docenti che hanno superato i 36 mesi di servizio e che sono inseriti nelle graduatorie di istituto e non nelle GaE;

molti precari sono ancora presenti nelle graduatorie a esaurimento (GaE) e nelle graduatorie d'istituto. Ad oggi, non è stata fornita alcuna soluzione riguardo alla loro collocazione lavorativa, né è stato fornito loro un quadro temporale preciso di quando potranno essere stabilizzati;

evidenziato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha autorizzato un piano straordinario di assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2015/2016, distinto in 3 fasi, di cui le ultime due, B e C, da effettuarsi tramite domanda in 100 province e secondo le preferenze espresse, come previsto dai commi dal 95 al 104 dell'art. 1, quindi senza garanzia di mantenimento della provincia di inserimento in GaE;

ne è disceso che dei 101.000 docenti da assumersi, ben 45.000 (sempre inseriti nelle GaE) hanno preferito non aderire al piano di assunzione volontario, in quanto la legge, pur garantendo la stabilizzazione, ha posto come condizione la sola disponibilità a livello nazionale, senza garanzie di mantenimento della provincia di appartenenza;

il comma 108 dell'art. 1 della citata legge ha previsto un piano straordinario per la mobilità territoriale e professionale, da organizzarsi su tutto l'organico dell'autonomia (comprensivo di diritto e potenziato) con la partecipazione a domanda per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016;

con successiva normativa, adottata attraverso il contratto collettivo nazionale integrativo 2016/2017, è stata prevista una suddivisione in fasi differenti e separate, sia per le domande di trasferimento provinciali-interprovinciali, sia per l'assegnazione di sede definitiva agli assunti 2015/2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

diverse tipologie di aspiranti docenti, illegittimamente esclusi (come confermato, d'altronde, da numerose pronunce giurisprudenziali intervenute anche per le precedenti tornate concorsuali su esclusioni di medesimo tenore) dalla partecipazione alla procedura concorsuale prevista dalla medesima legge, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per partecipare al concorso. Si tratta dei seguenti soggetti: 1) coloro che hanno conseguito la laurea prima dell'anno accademico 2001/2002 (cosiddetto vecchio ordinamento); 2) coloro che hanno conseguito la laurea successivamente all'anno accademico 2001/2002, non abilitati all'insegnamento; 3) per le classi di concorso primaria e infanzia, coloro che hanno conseguito il diploma magistrale linguistico; 4) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del tirocinio formativo attivo (TFA) e non hanno ancora conseguito l'abilitazione; 5) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del percorso abilitante speciale (PAS) e non hanno ancora conseguito l'abilitazione; 6) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso di specializzazione per il sostegno e non hanno ancora conseguito l'abilitazione o che hanno ottenuto l'ammissione al corso di specializzazione, ma non hanno ancora effettuato l'iscrizione ed iniziato il corso; 7) coloro che hanno conseguito il diploma tecnico (ITP); 8) coloro che sono inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia, e quindi non abilitati, e che hanno ottenuto incarichi di docenza per una durata pari o superiore a 36 mesi; 9) coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento all'estero, e sono in attesa del decreto di riconoscimento da parte del Ministero; 10) i docenti già in ruolo, cui è impedito di partecipare al concorso per altra classe di concorso,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel definitivo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c), della legge n. 107 del 2015;

2) fermo restando lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, a tutelare ulteriormente i docenti attualmente nelle predette graduatorie, nonché quelli in seconda e terza fascia di istituto, attraverso percorsi riservati semplificati, come sarà disciplinato dal decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 181 della legge n. 107 del 2015;

3) a proseguire nel definitivo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c) della legge n. 107 del 2015;

4) a prevedere percorsi riservati semplificati per l'immissione in ruolo dei docenti abilitati attualmente iscritti nella seconda fascia di istituto, come sarà disciplinato dal decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 181 della legge n. 107 del 2015;

5) a prevedere percorsi riservati semplificati, come sarà disciplinato dal decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 181 della legge n. 107 del 2015, per l'immissione in ruolo dei docenti cui si applicherebbe il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il quale prevede che, dopo 36 mesi anche non continuativi accumulati, i docenti sono impossibilitati a conseguire incarichi;

6) a garantire l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera n), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui consente la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;

7) a dare piena esecuzione alle sentenze n. 3527 del 2013, n. 6438 del 2015, n. 3019 del 2016 del TAR Lazio, mediante l'adozione dei necessari regolamenti modificativi dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 2010;

8) ad adottare misure volte a definire un canale di assunzione a tempo indeterminato, mediante una procedura riservata semplificata per tutti gli abilitati, in virtù del processo abilitativo conseguito;

9) a proseguire nel definitivo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c) della legge n. 107 del 2015.

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(1-00731) (testo 2) (28 febbraio 2017)

D'AMBROSIO LETTIERI , STEFANO , TOMASELLI , LIUZZI , VICECONTE , PERRONE , AIELLO , TARQUINIO , BOCCARDI , BRUNI , COMPAGNONE , DI MAGGIO , MILO , ZIZZA . -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 107 del 2015 su "la buona scuola" prevedeva, tra gli altri, un piano di mobilità dei docenti, insieme al piano di assunzioni varato dal Governo pro tempore Renzi;

al personale docente, da una parte, sarebbe stato consentito di spostarsi nella sede più gradita, anche "in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia" e, dall'altra, con la "chiamata diretta" alla scuola sarebbe stato consentito di scegliere il docente;

premesso, inoltre, che:

l'anno scolastico 2016/2017 ha visto il più caotico trasferimento di docenti di ruolo e di movimenti di docenti non di ruolo che sia mai avvenuto;

si stima che almeno due milioni e mezzo di studenti (su un totale di oltre 7.800.000 studenti) abbiano avuto almeno un insegnante diverso rispetto all'anno precedente;

gli studenti con disabilità sono stati maggiormente penalizzati, poiché i posti assegnati agli insegnanti di sostegno sono in deroga, ovvero non sono stabili; in conseguenza, i docenti di sostegno non di ruolo cambiano ogni anno;

nell'anno scolastico 2016/2017, sono stati oggetto di trasferimento circa 207.000 docenti (più 50.000 precari) ovvero il 200 per cento in più rispetto, per esempio, ai 69.000 trasferimenti dell'anno scolastico 2008/2009;

detta "migrazione" di docenti ha comportato un vorticoso mutamento di progetti formativi e didattici, di metodi di insegnamento e di apprendimento, di spiegazione e di valutazione, nonché di relazioni interpersonali che molto ha gravato sui livelli di apprendimento degli studenti;

l'alto tasso di mobilità tra i docenti, che si è registrato nell'anno scolastico in corso, ha causato, quindi, il venire meno della continuità didattica per larga parte degli alunni;

in alcune grandi città si è registrato, addirittura, il fenomeno della "migrazione" degli alunni dalle scuole statali all'indirizzo di altre e diverse offerte formative;

premesso, inoltre, che:

secondo lo studio "Educational choises and the selection process before and after compulsory schooling", a parità di altre condizioni, il minor numero di fallimenti scolastici corrisponde ad una maggiore stabilità del personale docente;

la sentenza n. 3104/2009 del Consiglio di Stato aveva sancito l'obbligo per l'amministrazione di garantire la continuità didattico-educativa nei confronti di un alunno diversamente abile, a mezzo della conferma dell'insegnante di sostegno;

in via generale la continuità didattico-educativa dovrebbe essere sempre garantita a tutti gli alunni;

considerato che :

l'accordo sulla mobilità sottoscritto fra il Governo e i sindacati di categoria, firmato il 29 dicembre 2016, prevede una nuova deroga da ogni vincolo di permanenza per tutti i docenti di ruolo, ovvero i docenti potranno nuovamente chiedere il trasferimento ad altra sede differente rispetto a quella occupata attualmente;

detta soluzione, nelle intenzioni, dovrebbe favorire il rientro dei docenti che sono stati assegnati al Nord e, al contempo, l'immissione in ruolo dei precari;

considerato, inoltre, che :

in alcune aree del Paese l'offerta didattica è sovrabbondante rispetto ai posti disponibili, mentre, al contrario, in altre aree è presente una scarsa disponibilità di posti rispetto alla richiesta;

di conseguenza, anche nel prossimo anno scolastico ci sarà un'altra grande "movimentazione" di docenti, che provocherà una ulteriore instabilità al sistema scolastico con una sempre più accentuata precarietà di docenti, soprattutto nelle scuole dell'Italia settentrionale e centrale;

la maggior parte del corpo docente è costituito da insegnanti di genere femminile, ovvero di donne che sono costrette a lavorare, talora a migliaia di chilometri lontano da casa con pesanti disagi personali, familiari e, ovviamente, economici;

considerato, altresì, che:

il comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 conferisce al dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, il potere di ridurre il numero di alunni per classe, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica, anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità;

l'organico dell'autonomia, per esempio, a disposizione delle scuole pugliesi, però, non consente di ridurre il numero di alunni per classe, neppure in presenza di uno o più studenti diversamente abili;

il numero insufficiente di posti di sostegno di diritto in organico provoca l'autorizzazione successiva (quando l'anno scolastico è già avviato) a migliaia di posti in deroga, con gravi e ovvi disagi per gli allievi;

il rapporto tra alunni e classe registrato, per esempio, in Puglia è fra i più alti d'Italia: in numerose classi vi sono oltre 28 studenti, che possono arrivare fino a 50 nelle classi che ospitano anche i migranti;

gli organici del personale docente pugliese, storicamente sempre insufficienti rispetto alle richieste, hanno fortemente condizionato fin qui la possibilità di riqualificazione culturale dell'intera area dal punto di vista, per esempio, dell'innovazione tecnologica;

in Puglia, per esempio, occorrerebbero almeno 3.000 posti in più;

il tasso di dispersione scolastica registrato in Puglia è ancora sensibilmente alto. La Puglia, ad esempio, è al terz'ultimo posto per diffusione del tempo pieno nella scuola primaria e, specularmente, è al secondo posto per ricorso al modello a 27 ore (solo 1.952 classi, su un totale di 9.100, sono a tempo pieno);

preso atto che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a margine della firma dell'accordo citato, ha dichiarato che "l'obiettivo prioritario è quello della continuità didattica",

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni misura utile a ridurre il precariato nelle scuole italiane di ogni ordine e grado anche attraverso la piena attuazione di quanto sarà previsto dal decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015;

2) ad attivarsi affinché sia sempre più rafforzata la continuità didattica;

3) a provvedere alla graduale stabilizzazione in organico dei posti di sostegno, anche al fine di garantire agli alunni diversamente abili una certa continuità didattica;

4) ad assumere ogni iniziativa finalizzata al contenimento della dispersione scolastica, anche attraverso la diffusione del tempo pieno;

5) ad incrementare l'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche dell'intero territorio nazionale tenendo conto, oltre che dell'incremento o del decremento della popolazione scolastica, anche del tempo scuola, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015;

6) a garantire l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera n) della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui consente la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe.